Come noto il Decreto Cura Italia (Dl 18/2020) il Decreto Rilancio (DL 34/2020) hanno previsto - per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa - il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, all'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga con una causale specifica (COVID-19). La durata dell'intervento di integrazione salariale - a seguito della recente novella apportata dall'articolo 1 del DL 52/2020 - può avere una durata massima di 14 settimane (9 originariamente previste dal DL 18/2020 più altre 5 riconosciute con il Dl 34/2020) per il periodo temporale compreso tra il 23 Febbraio ed il 31 Agosto 2020 più ulteriori 4 settimane fruibili nei mesi settembre e ottobre (per un totale complessivo di 18 settimane). Le imprese, tuttavia, che abbiano interamente esaurito le 14 settimane possono richiedere le ulteriori 4 settimane di integrazione salariale per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Domanda per i Trattamenti ordinari
Dato che per la richiesta delle cinque settimane aggiuntive occorre aver interamente completato la fruizione delle precedenti nove settimane l'Inps ha individuato un iter procedurale semplificato che consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Domanda per la Cassa in deroga
L'impianto sopra descritto si applica anche alla cassa integrazione in deroga (14 settimane + altre 4 settimane fruibili anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020). A differenza del passato però le nuove cinque settimane (e le altre quattro aggiuntive) non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. L'Istituto sarà competente anche per la trattazione delle domande di CIGD delle prime nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.
A tal fine l'Inps ha rilasciato dal 18 giugno il nuovo applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga. La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Termini di decadenza
Il documento illustra, inoltre, i nuovi termini per l'invio delle domande di integrazione salariale dopo la recente novella apportata dal DL 52/2020. Tutte le istanze di CIGO, CIGD, Assegno ordinario e CISOA vanno inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (non più entro il quarto mese successivo).
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stabilito che: a) il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore DL 52/2020, cioè al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande; b) il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite a periodi dal 23 febbraio al 30 aprile; c) in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.
Anticipo del 40%
Il documento precisa, infine, che con il decreto Rilancio è stata introdotta, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, possibilità di ottenere l'anticipazione della CIGO, dell'assegno ordinario e della CIGD, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate dal 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione, spiega l'Inps, se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, la domanda va presentata entro 15 giorni, quindi entro il 3 luglio, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali previsti per lo specifico tipo di cassa integrazione. Per chiedere l'anticipazione del 40% occorre selezionare un'apposita opzione e fornire codice fiscale e Iban dei lavoratori interessati e ore cassa integrazione o di assegno ordinario per ciascun lavoratore. Per garantire l'erogazione rapida dei pagamenti ai lavoratori, l'Inps disporrà i pagamenti in anticipo anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale per un periodo transitorio. A regime, invece, l'anticipo sarà possibile solo per le domande di Cigo, Cigd o assegno ordinario già autorizzate.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'Inps il datore di lavoro deve inviare il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di prima applicazione l'Inps comunica che la trasmissione del modello è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Documenti: Messaggio inps 2489/2020