L’articolo 44, co. 11-ter del D.lgs. n. 148/2015 introdotto dalla legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha previsto, per il biennio 2022-2023, ulteriori 52 settimane di CIGS per le aziende che abbiano esaurito la CIGS per crisi aziendale o riorganizzazione aziendale e che non possano più rinnovare o prorogare l’intervento di integrazione salariale. A copertura la manovra ha messo a disposizione 150 milioni di euro per ciascun anno di intervento.
La norma ha lo scopo di garantire un ammortizzatore sociale ai dipendenti di imprese che, avendo già intrapreso un processo di risanamento o di ristrutturazione, si trovino ancora ad «affrontare difficoltà per il rilancio dell’impresa» e che siano nell’impossibilità di ricorrere ad ulteriori trattamenti di CIGS. Una sorta di intervento residuale e speciale (uno dei tanti che hanno caratterizzato le integrazioni salariali negli ultimi anni).
Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2022 chiarisce che la richiamata impossibilità è da intendersi in senso «ampio». Cioè scatta non solo ove l’azienda abbia raggiunto il limite dei 24 mesi di CIG nel quinquennio mobile (si rammenta che non sono computati a tal fine i periodi di Cassa COVID) ma anche «con riferimento all’impossibilità oggettiva dell’azienda a ricorrere a qualsiasi altra misura di intervento straordinario tipizzata nell’impianto del D.lgs. n. 148/2015».
L'impossibilità oggettiva
Rientra in questa ipotesi, ad esempio, l’impresa che ha esaurito la CIGS per crisi aziendale e che, trovandosi ancora in stato di crisi, non possa rinnovarla perché non decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (ex art. 22, co. 2 del Dlgs 148/2015). Idem se l’azienda che ha esaurito l’intervento di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale non possa accedere alla proroga di cui all’articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015 perché non presenta “interventi correttivi complessi” che puntano alla continuità aziendale e al mantenimento dell’occupazione.
Indicazioni operative
Il Dicastero spiega, inoltre, che anche per questo trattamento di CIGS occorre espletare la fase di consultazione sindacale che, grazie al Decreto sostegni ter, può essere effettuata anche per via telematica.
Le 52 settimane di trattamento richiedibili possono essere fruite anche in modo frazionato purché entro il 31 dicembre 2023 (per cui le autorizzazioni non possono riferirsi a periodi di riduzione o sospensione successivi) e non sono computate nei limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale.
CIGS Online
Per la presentazione dell’istanza occorre utilizzare il normale applicativo CIGS online su cui è reperibile l’apposita scheda da compilare. Ma attenzione, l’INPS ha il compito di monitorare le risorse impiegate e, qualora sia raggiunto anche in via prospettica il tetto di spesa dei 150 milioni all’anno non potrà accettare ulteriori richieste.