Stop al pagamento del ticket licenziamento in caso di dimissioni di fatto del lavoratore. In tal caso, infatti, l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre 15 giorni consecutivi travolge non solo il diritto alla Naspi per il lavoratore ma anche (e di conseguenza) l’obbligo per il datore di lavoro di versare il ticket licenziamento sui rapporti a tempo indeterminato. Lo conferma l’Inps nel messaggio n. 639/2025 in cui spiega che la novella si applica a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024.
Le dimissioni di fatto
I chiarimenti riguardano l’ipotesi disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 203/2024 (collegato lavoro) con il quale è stato messo un freno ai furbetti della Naspi, cioè quei lavoratori che non si presentano più al lavoro senza giustificazione costringendo il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento disciplinare. Con la beffa che al lavoratore licenziato spetta la Naspi e il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket licenziamento.
Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della predetta legge n. 203/2024, le cose sono cambiate. Quando l’assenza ingiustificata si protrae oltre il termine fissato dal Ccnl o, in mancanza di questo, per più di 15 giorni, il rapporto s’intende risolto con effetto immediato «per volontà del lavoratore» e non si applicano le formalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.
In questa ipotesi, pertanto, il datore di lavoro non dovrà ricorrere al licenziamento disciplinare: sarà sufficiente comunicare l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.
La Causa di Forza maggiore
Resta salvo il diritto del lavoratore di dimostrare l’impossibilità di giustificare l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. L’Inps spiega, pertanto, che è onere del lavoratore provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Solo in tale fattispecie, spiega l’Inps, la Sede territoriale dell’INL provvede a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Gli effetti
Al di fuori di questa circostanza il rapporto di lavoro s’intende risolto con effetto immediato con due conseguenze. In primo luogo il lavoratore non avrà diritto alla Naspi in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. In secondo luogo il datore di lavoro non sarà più tenuto al versamento del ticket licenziamento non essendo questo dovuto nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non faccia sorgere il diritto teorico alla Naspi.
Documenti: Messaggio Inps 639/2025