Come noto il Dlgs 148/2015 prevede che la CIGO possa essere corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prororabile trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Una nuova domanda di CIGO è possibile (nel limite massimo di 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile) solo quando sia trascorso un periodo di 52 settimane di normale attività lavorativa. In ogni caso la CIGO riferita a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile (salvo interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili).
Inserendo il numero di matricola, l’identificativo dell’unità produttiva, la data iniziale di un eventuale periodo da richiedere e il relativo numero di settimane, l'Inps fornirà l’indicazione della capienza o meno di tali settimane entro i limiti di legge, in base ai dati presenti negli archivi informatici dell’autorizzato alla data dell’interrogazione. Sarà possibile, inoltre, visionare il dettaglio delle settimane conteggiate nella simulazione. Per la CIGO, qualora l’azienda riscontri che le settimane conteggiate non corrispondono a quelle effettivamente fruite, si potrà indicare il dato del fruito in fase di invio della relativa domanda di CIGO allegando alla stessa un’autocertificazione riepilogativa delle giornate effettivamente fruite per i periodi precedentemente autorizzati.
L'utilità consentirà anche, per ciascun lavoratore, di verificare il tetto dei 24 o 30 mesi, limite per la concessione di CIGO e CIGS nell'arco del quinquennio mobile.
Semplificato l'invio delle domande di CIGO
L'Istituto informa, inoltre, che sempre dal 1° novembre 2018 le imprese non dovranno più inviare il file CSV (Allegato n. 3 alla circolare n. 197/15) contenente i dati dei lavoratori dell’unità produttiva forniti dall’azienda richiedente la CIGO. Le informazioni contenute nel predetto file, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/15 (1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile), verranno infatti reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto. Nel solo caso in cui appaia superato il predetto limite di 1/3 e non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, l’azienda dovrà inviare file CSV per completare il controllo ai fini di un eventuale motivato rigetto, totale o parziale, dell’istanza.
Parallelamente all’eliminazione del file CSV, dal 1° novembre 2018 sarà obbligatorio indicare con la domanda i nominativi dei lavoratori beneficiari, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15. A tal fine è stata predisposta in procedura la possibilità di allegare l’elenco dei beneficiari sia in formato XML che CSV in base ai nuovi tracciati forniti in allegato. Per consentire alle aziende l’adeguamento del proprio software, nei primi sei mesi dalla suddetta data di entrata in vigore dell’obbligo di invio della lista dei beneficiari sarà possibile per le aziende stesse importare i codici fiscali dei beneficiari direttamente dal file CSV. L'Istituto avvisa, infine, che la mancata allegazione dell’elenco dei beneficiari non consentirà l’invio della domanda.