Cassa Integrazione, Requisiti più facili dal 2022

Valentino Grillo Giovedì, 04 Novembre 2021
Lo prevede il disegno di legge di bilancio. Dal 2022 il trattamento spetterà anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti. Estesa anche la CIGS a tutte le imprese con piu' di quindici dipendenti. Ecco cosa cambia.

Ampliata la cassa integrazione dal prossimo anno. Potranno accedere al trattamento anche i lavoratori a domicilio e tutti gli apprendisti. Il requisito di anzianità scende a 30 giorni dagli attuali 90; sale l'importo del trattamento e viene ridotto dal 2025 il contributo addizionale. Sono le principali misure contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2022 approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri.

Tra le altre novità, l'estensione della cassa integrazione straordinaria (e dei relativi obblighi contributivi) a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, l'introduzione di un «accordo di transizione occupazionale» e la possibilità di 52 settimane di cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese senza più cassa integrazione straordinaria.

Dal 2022

Tutte le novità si applicano ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività con decorrenza dal 1° gennaio 2022 con l'obiettivo di assorbire lo stop agli ammortizzatori sociali per il COVID-19.

Estensione CIG

Le prime novità riguardano l'estensione dei beneficiari della CIG ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti (non solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante). A tal fine viene pure ridotto il requisito di anzianità di lavoro in azienda, che scende a 30 dai 90 giorni di oggi da computarsi sempre rispetto alla data di presentazione della domanda.

Importo

Dal 1° gennaio 2022 l'importo della CIG (pari all'80% della retribuzione del lavoratore) osserverà solo il massimale più alto cioè quello di 1.199,72€ (non più quello di 998,18€) a prescindere dalla retribuzione del lavoratore.

Ridotto il contributo addizionale

Oggi le imprese che chiedono la Cig devono pagare un contributo addizionale del 9% della paga globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate sulle prime 52 settimane di Cig/Cigs fruiti nel quinquennio mobile; 12% oltre le 52 e fino a 104 settimane; 15% oltre le 104 settimane. Questi contributi sono stati (salvo casi particolari) sospesi durante il COVID.

La legge bilancio 2022 introduce dal 2025 uno sconto del 40% alle aziende che per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato non ne hanno fatto uso: 6% sulle prime 52 settimane; 9% oltre le 52 e fino alle 104 settimane.

CIGS

Il trattamento straordinario viene esteso a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti (oggi è dai 15 in su solo per l'industria e dai 50 in su nel commercio) salvo il settore aereo e i partiti politici (dove continua ad operare a prescindere dal numero dei dipendenti). Il trattamento spetta per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà (oggi per le aziende soggette al FIS spetta solo per riorganizzazione e crisi aziendale) per massimo 24 mesi in un quinquennio mobile (oggi per le aziende soggette al FIS spetta per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile). L'estensione si porta con sé anche gli obblighi contributivi che vengono accresciuti, peraltro, dall'attuale 0,60% allo 0,90% (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore) a cui aggiungere il nuovo contributo dello 0,8% per le aziende rientranti nel perimetro di applicazione del FIS.

Per le aziende in riorganizzazione o crisi aziendale che hanno esaurito la CIGS si prevedono poi 12 mesi ulteriori per sostenere le transizioni occupazionali. E infine ulteriori 52 settimane, solo nel biennio 2022-23, per le imprese del settore industriale per riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

CIGO

Non ci sono novità. Restano confermati i settori attuali, le aliquote contributive e la durata massima pari a 52 settimane nel biennio mobile.

Cumulabilità

Sono modificati i limiti alla cumulabilità della CIG con rapporti di lavoro dipendente o autonomo. In particolare si prevede la sospensione del trattamento per tutta la durata del rapporto di lavoro se il percettore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata inferiore a sei mesi. Se la durata è superiore a sei mesi oppure si tratta di lavoro autonomo viene confermata la disciplina attuale secondo cui il trattamento non spetta per le giornate di lavoro effettuate.  

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