La questione
I chiarimenti riguardano i termini di presentazione della domanda di CIGO e Assegno ordinario a seguito della modifica apportata dall'art. 68 del DL 34/2020 all'art. 19 del dl n. 18/2020 Cura Italia. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, stabilito che l'istanza va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (e non più entro la fine del quarto mese successivo). Inoltre è stata prevista una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime. In sostanza il legislatore ha ripristinato il termine ordinario per gli eventi oggettivamente non evitabili di cui all'articolo 15 del Dlgs 148/2015. Infine è stato fissato al 31 maggio il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il nuovo termine
In relazione alla questione l'Inps precisa che il nuovo termine e la relativa penalità riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato (23 febbraio - 30 aprile 2020). In tutti gli altri casi i termini di presentazione delle istanze sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.