Cassa integrazione straordinaria con meno limiti nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4272/2023 in cui spiega che per i trattamenti concessi entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni inerenti l’anzianità di lavoro minimo richiesta al lavoratore e della durata massima del trattamento prevista per le riorganizzazioni aziendali.
Piani di sviluppo strategico
L’articolo 12-quater del dl n. 104/2023 convertito con legge n. 136/2023 (cd. «decreto Asset») disapplica le limitazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro cha abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico.
L’Inps ricorda che attualmente sono state istituite sette Zone Economiche Speciali (ZES): Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna.
Le agevolazioni
Per effetto della novella, ai predetti trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Conseguentemente:
- ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
- i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
Contributo addizionale
Resta fermo, invece, il versamento del cd. contributo addizionale in base alla normale disciplina secondo cui la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).
Nel documento l’Inps illustra, infine, le modalità per conguagliare la prestazione tramite i flussi contributivi nel caso sia anticipata dal datore di lavoro e del versamento del contributo addizionale.
Documenti: Messaggio Inps 4272/2023