Congedo in alternativa allo smart working
Il provvedimento riconosce il diritto al genitore lavoratore dipendente di svolgere l'attività di lavoro in modalità agile per tutto o una parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, disposta dalla Asl per contagio avvenuto all'interno del plesso scolastico. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il diritto spetta a uno solo dei genitori. Nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale possibilità, al genitore lavoratore dipendente spetta un congedo retribuito per tutto o una parte della quarantena.
Il congedo, in tal caso, segue la medesima disciplina normativa prevista per i cd. congedi Covid-19 (rinnovati recentemente sino al 31.8.2020): spetta ad un solo genitore in alternativa all'altro; prevede la corresponsione di una indennità pari al 50% della normale retribuzione; prevede la copertura del periodo con contributi figurativi. A differenza dei congedi Covid-19 il congedo in discussione non può essere fruito in modalità oraria ed è previsto solo per i lavoratori dipendenti (restano esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata dell'Inps).
Sino al 31 dicembre 2020
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa (ad esempio disoccupato o a casa perché in ferie o in fruizione di altri congedi), l'altro genitore non può fruire di alcuna delle predette misure. Le misure sono operative fino al 31 dicembre e riconosciute nel limite di spesa di euro 50 mln. L'Inps provvede al monitoraggio e, qualora emerga il raggiungimento del tetto di spesa, anche in via prospettica, non verranno più prese in considerazione altre domande.