Tutti i danneggiati da vaccinazione anti-Covid saranno risarciti dallo Stato, che si tratti di cittadini sottoposti all’obbligo vaccinale o meno. L’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 4/2022 inserito in fase di conversione ha infatti esteso la disciplina risarcitoria ai casi in cui l’evento riguardi soggetti che non erano tenuti alla vaccinazione modificando l’articolo 2 del Legge n.210/1992 in materia di indennizzi a seguito di menomazione derivanti da vaccinazioni obbligatorie e «raccomandate». Menomazioni che, si precisa, devono essere «permanenti», incluso il decesso.
Le vaccinazioni raccomandate
L’indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 prima della novella operata dal Decreto Sostegni ter non includeva esplicitamente nella tutela risarcitoria i danni derivanti da «vaccinazione raccomandata». E’ stata la Corte Costituzionale, in diverse occasioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ad estendere l’applicazione ma solo a seguito di una sentenza della stessa Corte che dichiarasse illegittima la singola categoria di vaccinazione (cfr. Sent. n.118/2020). Erano comunque già inclusi i soggetti che avevano subito danni perché, per ragioni di lavoro o per incarico del loro ufficio o, ancora, ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino «necessari» e non raccomandate (articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210).
L’importo dell’indennizzo
La misura del risarcimento, rivalutata ogni anno in base al tasso di inflazione, è composta da due elementi:
- Un importo pari alla misura della pensione privilegiata tabellare di guerra (Tab. B L. n. 177/1976);
- un importo equivalente all'indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso.
Nel caso di morte, l’erede avente diritto può tra l’altro optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e la somma come sopradescritta per quindici anni (mentre l’assegno ha natura permanente per il soggetto menomato in vita). Al beneficio si aggiunge anche l’esonero dalle spese sanitarie (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo.
Vaccinazioni Obbligatorie
L’equiparazione delle tutele non è però assoluta. Infatti per le sole menomazioni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, la disciplina prevede ulteriori indennizzi tra cui un assegno una tantum «ponte», relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo summenzionato che, difatti, decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Questa somma è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo sopradescritto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Inoltre per le vaccinazioni obbligatorie la legge n. 229/2005 riconosce un«indennizzo aggiuntivo» ovvero un assegno mensile vitalizio pari a sei volte la somma percepita al danneggiato per le prime quattro categorie tabellari, di cinque volte per quelle comprese tra la sesta e la quinta, e di quattro volte per le ultime due categorie tabellari. Esso è corrisposto per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza al danneggiato. E in caso di decesso l’avente diritto può optare per un assegno «una tantum» di 150 mila euro da corrispondere in cinque rate annuali di 30 mila euro ciascuna.
In definitiva queste ulteriori tutele spettano solo al personale che ha è stato soggetto all’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.