Smart Working
La novella stabilisce per i genitori lavoratori dipendenti a partire dal 29 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 il diritto alla fruizione del lavoro agile (qualora compatibile con la prestazione lavorativa) nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo di quarantena del figlio convivente con meno di sedici anni (non più quattordici), disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto che sia avvenuto: a) all'interno del plesso scolastico; b) nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; c) all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
2) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza (es. attivazione della DAD) nel caso del figlio convivente con meno di 16 anni (ipotesi non contemplata secondo la precedente norma)
Congedo retribuito o aspettativa
In alternativa allo smart working è riconosciuto il diritto alla fruizione di un congedo covid-19 retribuito al 50% (peraltro già disciplinato dall'Inps nella Circolare Inps n. 116/2020) sino al 31 dicembre 2020 nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico;
2) per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di anni quattordici (ipotesi non prevista dalla precedente norma). Si specifica, inoltre, che nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività, l'altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure.
Nel caso di figlio con età pari a 14 anni, ma inferiore a 16 anni, nelle due richiamate ipotesi il congedo consisterà in una aspettativa non retribuita, con divieto di licenziamento volto alla conservazione del posto, e senza riconoscimento di contribuzione figurativa (anche questa ipotesi non era prevista dalla precedente normativa).
Si ricorda che la circolare n. 116/2020 ha illustrato quali assenze possono essere compatibili con la richiesta di congedo o aspettativa per genitori di figli di età inferiore a 16 in quarantena o in didattica a distanza. In particolare, se l'altro genitore è assente per ferie, malattia, aspettativa non retribuita, per riduzione parziale dell'orario di lavoro con integrazione salariale, per permessi per disabili o congedo straordinario. La compatibilità non sussisterà nel caso di altro genitore inoccupato, disoccupato o in congedo di maternità o parentale goduto nelle stesse giornate da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio o nel caso di integrazioni salariali con sospensione della prestazione lavorativa.