Ok alla proroga dello sgravio contributivo sulle buste paga per chi lavora. Nel 2023 i lavoratori dipendenti con uno stipendio lordo mensile non superiore a 2.692€ continueranno a beneficiare di una riduzione del 2% dell’aliquota IVS a loro carico. La riduzione sale al 3% per chi ha una busta paga mensile non superiore a 1.923€. Di conseguenza i datori di lavoro privati tratterranno una quota del 7,19% o del 6,19% a seconda dei casi in luogo del generale 9,19% senza alcun effetto sulle pensioni dei lavoratori. Lo spiega tra l’altro l’Inps nella Circolare n. 7/2023 pubblicata ieri in cui fornisce le prime istruzioni in merito alla novella contenuta nella Finanziaria 2023.
Riduzione del cuneo
Come si ricorderà la misura era stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Successivamente la percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive. L’Inps aveva fornito istruzioni, per quanto riguarda il settore privato, con circolare n. 43/2022 e con il messaggio n. 3499/2022.
L’articolo 1, co. 281 della legge n. 197/2022 ha prorogato l'agevolazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, rimodulandola nelle seguenti misure:
- 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
Destinatari
L’agevolazione, conferma l’Inps, interessa tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), con l’esclusione dei lavoratori domestici. Sono compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo parziale e si applica a prescindere se il rapporto di lavoro sia già in essere al 31 dicembre 2022 o sia attivato successivamente al 31 dicembre 2022.
La riduzione spetta sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto non scatta se il rapporto di lavoro è cessato il 31 dicembre 2022 o il 31 dicembre 2023 ancorché nell’anno successivo (cioè rispettivamente il 2023 o il 2024) il datore di lavoro corrisponda le ultime competenze (es. ferie, permessi, ratei di mensilità aggiuntive eccetera). Neanche spetta se il datore di lavoro corrisponde emolumenti aggiuntivi nel corso del 2024 pur se riferiti all’annualità pregressa (es. straordinari).
Misura
L’agevolazione, come detto, è pari al 2% dell’aliquota IVS che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga se la retribuzione del mese di paga non supera i 2.692€ e del 3% se non supera i 1.923€. Di conseguenza, illustra l’Inps, la misura del beneficio può variare a seconda della retribuzione percepita nel singolo mese. Se ad esempio un lavoratore riceve una busta paga a gennaio 2023 entro 1.923€ avrà un esonero del 3% se il mese successivo splafona il predetto limite avrà un esonero limitato al 2%.
Tredicesima disgiunta
I predetti limiti sono maggiorati della tredicesima mensilità. Se il lavoratore la percepisce a dicembre sarà sgravata del 2 o del 3% a seconda del suo importo (entro i 2.692€ o entro i 1.923€). Se la percepisce assieme allo stipendio mensile lo sgravio sarà nella misura del 2% o del 3% a seconda se i ratei di mensilità aggiuntiva si collocano entro i 224€ (2.692/12) oppure 160€ (1.923/12). Ciò significa che la tredicesima segue una valutazione disgiunta, con la conseguente possibilità che possano esistere delle percentuali distinte di esonero per retribuzione mensile e tredicesima o rateo di tredicesima.
Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno resta inteso che il massimale va riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224€ (o 160€) per il numero di mensilità maturate alla data di cessazione. Idem in caso di inizio o di sospensioni del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Quattordicesima
L’esonero spetta anche sulla 14^ mensilità (se prevista dal Ccnl applicabile) ma solo se l’importo lordo della stessa, sommato alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non eccede complessivamente le soglie per l’applicazione del beneficio. Ove, invece, tale cifra è complessivamente superata non spetta l’esonero su tutta la mensilità di riferimento.
Cumulo con altri incentivi
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. In particolare la decontribuzione del 50% per le lavoratrici madri tornate al lavoro entro il 31 dicembre 2022 prevista dall’articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 2 o 3 punti percentuali.
Documenti: Circolare Inps 7/2023