Dimezzati i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l’immigrazione presso le Prefetture, per le quote di stranieri ammessi in Italia nel 2022 e nel 2023. I lavoratori non europei riceveranno il benestare, in deroga a quanto previsto dal «TUIM» entro 30 giorni e non 60, il termine ordinario.
La novità è prevista dal dl n. 73/2022 (cd. «decreto semplificazioni») in vigore dal 22 giugno, nell'ambito di una generale semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni al lavoro straniero, applicabili ai flussi d'ingresso 2021 (già in atto) e 2022 (da emanare). Per il 2022, i 30 giorni decorrono dal 22 giugno 2022, data di pubblicazione in GU del dl n. 73/2022. Viceversa, per il 2023 il termine ridotto di 30 giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorrerà dalla data di ricezione delle domande.
Silenzio Assenso
E' inoltre introdotto il principio del silenzio-assenso sulle verifiche dei requisiti. In particolare è stabilito che il nulla osta sia rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni circa l'esistenza di cause ostative al rilascio. Se tali cause sono appurate successivamente, scatterà la revoca sia del nulla osta e sia del visto d'ingresso. Infine, sarà possibile procedere con l'assunzione subito dopo aver ottenuto il nulla osta, prima della definizione del procedimento di cui agli artt. 22 e 24 del dlgs n. 286/1998, il TU immigrati, che prevede la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico e la domanda per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Decreto Flussi
Si ricorda che con il Decreto Flussi, si stabilisce in base alla necessità di manodopera nazionale il numero massimo di cittadini stranieri provenienti dal Paesi extra Ue che ogni anno possono fare ingresso in Italia per lavorare. Si precisa, però, che il DPCM del 21 dicembre scorso, relativo alle quote del 2022, è in realtà un decreto transitorio adottato in via emergenziale in assenza del documento programmatico triennale sulle politiche migratorie (l’ultimo è stato quello per il triennio 2004-2006). Ebbene, il Decreto Flussi transitorio, seppur esonerato dal benestare del Parlamento, non può prevedere quote di ingresso superiori a quelle contemplate dal precedente Decreto Flussi (quest’anno sono 69.700 unità).
La procedura per il nulla osta
Alla luce delle quote fissate annualmente dal Decreto Flussi, il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente fuori dall’Europa, previa verifica presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente in Italia, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione i seguenti documenti:
- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Il termine per la verifica e il rilascio del nulla osta è, di regola, pari a 60 giorni dalla richiesta. Tuttavia, come anticipato, il D.L 73/2022 dimezza transitoriamente i tempi a 30 giorni. Lo sportello unico trasmette poi la documentazione agli uffici consolari del paese di origine, ai fini del rilascio del visto di ingresso in Italia i cui termini sono ridotti dal dl n. 73/2022, a 20 giorni dai 30 giorni ordinari.
Lo straniero, a quel punto, sottoscrive il contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo sportello unico e presenta richiesta per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Solo all’esito positivo di tutti questi passaggi, il lavoratore e il datore di lavoro possono sottoscrivere un contratto di lavoro.
La sanatoria
Le semplificazioni sono estese anche ai cittadini stranieri che si trovano già in Italia alla data del 1° maggio 2022, per i quali sia stata fatta domanda di nulla osta al lavoro subordinato sui flussi 2021. È il cittadino straniero a dover provare la sua presenza in Italia mediante rilievi fotodattiloscopici eseguiti dall'autorità di p.s. o tramite una dichiarazione in frontiera a seguito d'ingresso per motivi turistici o studio o simili oppure con qualunque altro documento rilasciata con data certa da organismi pubblici.
Il datore di lavoro, ottenuto il nulla osta, può assumere lo straniero senza attendere la verifica della sua «presenza in Italia», condizione che verrà verificata dallo sportello unico al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'esito negativo della verifica comporterà la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.
Restano esclusi dalla sanatoria i soggetti:
- nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori;
- che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.