La nuova proroga è stata introdotta nell'ambito delle norme emergenziali anti Covid emanate per rallentare la diffusione del contagio con il decreto legge n. 2/2021 che il precedente decreto legge n. 125/2020 aveva già esteso fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile i permessi di soggiorno in scadenza (es. lavoro subordinato a termine e a tempo indeterminato; lavoro stagionale; ingresso e soggiorno per lavoro autonomo; per motivi familiari; per studio, eccetera).
La proroga per legge riguarda anche:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato;
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno (art. 5, comma 7, TU Immigrati);
- i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (art. 24 del dlgs n. 251/2007);
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (art. 24, comma 2, TU immigrati);
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (artt. 28, 29 e 29 bis TU Immigrati);
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (per ricerca; per blue card; per trasferimenti infrasocietari).
Della nuova proroga le sedi dell'Inps terranno conto nel decidere le domande di prestazioni che richiedano la presentazione della documentazione relativa al titolo di soggiorno.