Disabili, Aggiornata la procedura per la richiesta dei permessi della 104
Disabili, Aggiornata la procedura per la richiesta dei permessi della 104
Paolo Piva
Mercoledì, 21 Giugno 2017
Anche i conviventi di fatto e le parti di una unione civile potranno inviare la domanda per fruire dei permessi e dei congedi straordinari.
Aggiornata dall'Inps la procedura telematica per acquisire le domande relative ai permessi previsti dalla legge 104 e per il congedo biennale straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001. Lo spiega l'istituto di previdenza con il messaggio 2545/2017 all'indomani della pubblicazione della Circolare 38/2017 con la quale l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 76/2016 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016. Come noto, le disposizioni da ultimo richiamate, hanno esteso la fruizione dei permessi anche in favore del convivente di fatto nonchè della parte dell'unione civile mentre il congedo straordinario può essere fruito, oltre che dal coniuge, anche dalla parte dell'unione civile.
L'Inps spiega, pertanto, che l'applicazione per l'invio telematico delle domande di legge 104/92 è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016), per richiedere i giorni di permesso di legge 104/92 per assistenza alla parte di un’unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992. Inoltre, l'applicazione per l’invio telematico delle domande di congedo straordinario è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande degli uniti civilmente, per richiedere i giorni di congedo straordinario per assistenza alla parte di un’unione civile con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992.