La questione riguarda i lavoratori che richiedono per la prima volta i benefici previsti per i portatori di handicap grave (permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché misure di cui all’articolo 42, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ossia il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario) in presenza di un verbale in stato di revisione. Tali soggetti, infatti, non rientrano nei benefici previsti dall'art. 25, co. 6-bis dl n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 che prevede il mantenimento delle prestazioni già concesse nelle more della conclusione dell'iter sanitario, in quanto non risulta acquisito precedentemente alla scadenza della revisione del verbale alcun diritto con riferimento ai benefici stessi.
L'apertura dell'Inps
In considerazione, tuttavia, della sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19 l'Inps estende la predetta norma di favore anche nei confronti dei soggetti che non hanno mai fatto domanda per le prestazioni prima del termine di rivedibilità del verbale. In particolare la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza. Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, l'Inps procederà al recupero del beneficio fruito.
Documenti: Messaggio Inps n. 93/2021