Al datore di lavoro inadempiente sarà applicabile la procedura di diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 124/2004. L'ispettorato, in relazione alla quota di riserva non coperta, potrà quindi fissare al datore di lavoro un termine perentorio per presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione del disabile o per procedere alla stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità già avviata dagli uffici competenti. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro potrà giovarsi del pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa ottenendo, altresì, l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
Da segnalare, ancora, che il provvedimento limita, inoltre, l'adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale, degli importi delle sanzioni amministrative ai soli casi di violazione (da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici) dell’obbligo di invio del prospetto informativo annuale relativo al numero complessivo di lavoratori dipendenti e ai dati sulla quota di riserva e non anche, come attualmente previsto, degli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo.
Il sistema sanzionatorio. Il decreto riforma, in sostanza, parte del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti in materia di assunzione di soggetti disabili, attualmente disciplinato dall’art. 15 della L. 68/1999. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione di tali persone anche se assunte al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio e di evitare comportamenti opportunistici dei datori di lavoro. Il sistema vigente, come noto, prevede sanzioni diverse a seconda del soggetto che ha posto in essere la violazione.
Per quanto concerne le aziende private e gli enti pubblici economici, questi sono soggetti a sanzione amministrativa per il ritardato invio del prospetto informativo annuale dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota riservata all’assunzione di soggetti disabili, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. La suddetta sanzione consiste nel pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Il datore di lavoro che, per cause a lui imputabili, non ha ottemperato agli obblighi di assunzione di soggetti disabili entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo) è tenuto a versare una somma pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato nella medesima giornata. Le sanzioni sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e i relativi importi sono aggiornati ogni 5 anni con apposito DM.
Le pubbliche amministrazioni non sono invece soggette a sanzioni amministrative anche se ai responsabili si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.