Niente proroga della CIGS per i lavoratori dipendenti dell’ex Alitalia che abbiano maturato la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Per gli altri il trattamento di cassa integrazione straordinaria potrà proseguire anche nel periodo temporale dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 32/2024 in cui illustra i dettagli della proroga contenuta nell’articolo 12 del dl n. 104/2023 convertito dalla legge n. 136/2023 (cd. decreto asset).
Proroga CIGS
Sin dall’ottobre 2021 il legislatore ha prorogato la CIGS con lo scopo di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e parallelamente di consentire anche l’attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. L’ultima proroga, contenuta nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è durata sino al 31 dicembre 2023. L’articolo 12 del predetto dl n. 104/2023 stabilisce che il trattamento di CIGS in questione può proseguire per ulteriori 10 mesi, non ulteriormente prorogabili, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per il 2024.
L’Inps spiega che, come in passato, la possibilità di prosecuzione viene ammessa anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario dell’amministrazione straordinaria, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 ottobre 2024. Inoltre non è dovuto il contributo addizionale da parte del datore di lavoro (in quanto trattasi di aziende in amministrazione straordinaria)
Diritto a pensione
In deroga alla normativa generale è previsto che il trattamento di CIGS non possa essere concesso a favore del dipendente che abbia maturato la prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o anticipata nell’AGO e/o nel fondo Volo. In altri termini per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la CIGS non spetta se sono stati perfezionati:
- 67 anni e 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia);
- 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini) + la finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Per i soggetti privi di anzianità contributivi al 31 dicembre 1995 la CIGS non spetta se sono stati perfezionati:
- 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore ad una volta il valore dell’assegno sociale;
- 71 anni e 5 anni di contributi “effettivi” a prescindere dal valore del rateo pensionistico;
- 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini) + la finestra mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
- 64 anni e 20 anni di contributi “effettivi” a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte il valore dell’assegno sociale (2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per quelle con due o più figli) + la finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti
Per i soggetti iscritti al fondo volo valgono i relativi requisiti. In merito si ricorda che la pensione di vecchiaia, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, si matura con un’età anagrafica di 62 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione che sussistano almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al fondo; la pensione anticipata, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, si matura con uno sconto di un anno sul requisito contributivo per ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo fino ad un massimo di cinque anni sempreché sussistano 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo.
Integrazione CIGS
Il decreto, inoltre, proroga anche la durata del trattamento integrativo della CIGS previsto nell’ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Tale trattamento, spiega l’Inps, è riconosciuto in misura tale da garantire che l’importo complessivo delle due prestazioni sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati nell’anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, fino a concorrenza di un limite, pari a 2.500 euro mensili (limite assente nell’ultima proroga prevista sino al 31 dicembre 2023).
Esonero TFR e ticket licenziamento
Infine, spiega l’Inps, alle due società interessate viene riconosciuto, previa apposita richiesta, l’esonero dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all’INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del ticket licenziamento relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I due esoneri dovranno essere autorizzati dall’Inps nel rispetto di un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per il 2024. In merito l’Istituto si riserva ulteriori istruzioni.
Documenti: Circolare Inps 32/2024