Fondo Volo
Il Fondo previdenziale del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (Fondo Volo) è un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'Inps a cui è iscritto il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti); il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo); il personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo) (cfr: art. 1 legge 480/1988). Il Fondo, costituito nel 1965, è uno dei pochi fondi speciali, assieme al Fondo della Previdenza dello Spettacolo e degli Sportivi Professionisti e al Fondo Dazio, sopravvissuto alle riforme degli anni '90 e gode ancora oggi di regole di pensionamento diverse rispetto all'assicurazione generale obbligatoria e di specificità peculiarità. Il Fondo è stato armonizzato progressivamente all'AGO a partire dal 1988 con la legge 480/1988, poi con la Riforma Amato (Dlgs 503/1992), la Legge Dini (335/1995) e si è concluso solo dieci anni dopo nel 1998 con il decreto legislativo 164/1997.
Il calcolo della pensione nel Fondo Volo
Grazie al pro rata Gli assicurati presso il suddetto fondo godono ancora oggi di regole per il calcolo della misura della pensione diverse rispetto agli altri assicurati, in particolare, con riferimento alle anzianità maturate prima del 1998. Solo a partire dal 1° gennaio 1998 la normativa, infatti, è stata armonizzata alle regole previste nell'assicurazione generale obbligatoria con il Decreto legislativo 164/1997. Nello specifico il calcolo della pensione viene effettuato in sei quote: quota A1, per il servizio utile sino al 26.11.1988; quota A2, per il servizio utile sino al 1992; quota B1, per il servizio utile negli anni tra il 1993 ed il 1994; Quota B2 per il servizio maturato tra il 1.1.1995 ed il 30.6.1997; Quota B3, per il servizio utile dall’1.7.1997 al 31.12.2011; Quota C per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data). Sia la Quota A che la Quota B il sistema di calcolo è tarato sulla base del modello reddituale.
Per quanto riguarda la Quota A, riferita alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992, si deve far riferimento alla retribuzione pensionabile percepita negli ultimi cinque anni anteriori alla data di decorrenza della pensione comprensivi delle indennità accessorie e speciali (cfr: artt. 13 e 24 della legge 859/1965) rivalutata secondo le norme già vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Ciò in forza della legge n. 480/1988. Le anzianità acquisite sino al 26.11.1988 sono valorizzate per una aliquota di rendimento pari al 3,0% per ogni anno di servizio utile che scende al 2,5% per i periodi temporali successivi. La legge n. 480/1988 ha, inoltre, introdotto tre tetti alla pensione massima conseguibile (si veda tabella sottostante) tarati sulla base della qualifica contrattuale dei dipendenti dell'azienda maggiormente rappresentativa del settore (Alitalia) e sulla loro anzianità contributiva.
Con riferimento all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 (Quota B1) la Riforma Amato (Dlgs 503/1992) ha ulteriormente allungato il periodo di ricerca della media della retribuzione pensionabile che è passata dagli ultimi 5 anni agli ultimi 10 anni (per chi vantava almeno 15 anni di contributi al 1992) o dagli ultimi cinque anni anteriori al 31.12.1992 più tutto il periodo dal 1.1.1993 sino alla data di decorrenza della pensione (per chi vantava meno di 15 anni di contributi al 1992); ha mutato il sistema di rivalutazione della media della retribuzione in ossequio a quanto previsto nell'AGO. Con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 (Quota B2) l'articolo 17 della legge 724/1994 ha ridotto, poi, l'aliquota di rendimento dal 2,5% al 2% per ogni anno di anzianità allineandosi a quella prevista nell'AGO.
Il processo di armonizzazione si è concluso con il Dlgs 164/1997 che ha abbattuto, dal 1.7.1997 di un 10% (e poi del 20% dal 1° gennaio 2000) i tre tetti massimi di pensione fissati dalla legge n. 480/1988 (sulla funzionalità dei tetti si veda interpello numero 7/2008 del ministero del Lavoro); ha introdotto il meccanismo di riduzione delle aliquote di rendimento eccedenti il primo tetto della retribuzione pensionabile ed il limite dei 40 anni all'anzianità contributiva valorizzabile come previsto nell'AGO (Quota B3). Dal 1° gennaio 1998, infine, la retribuzione pensionabile viene determinata sulla base dei medesimi elementi retributivi previsti nell'AGO (retribuzione effettiva di cui all'articolo 12 della legge 153/1969).
Da tale data, pertanto, le indennità accessorie, tra cui in particolare l'indennità di volo, è entrata nella retribuzione pensionabile solo per il 50% del suo importo cioè la parte effettivamente soggetta a contribuzione (mentre per il calcolo delle quote retributive della pensione sino al 31.12.1997 si continua a computare nella misura del 100%). La computabilità al 50% dell'indennità di volo nella base pensionabile è stata mantenuta anche nel periodo che va dal 1.1.2014 al 31.12.2017 nel quale, temporaneamente, l'indennità è stata esclusa dall'imponibile contributivo (art. 28, co. 1, del D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014).
Con riferimento ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di contribuzione tutte le anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo (Quota C) mentre per gli altri, i più anziani, il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012. A garanzia che le predette modifiche non penalizzino in misura eccessiva il reddito pensionistico il citato decreto 164/1997 ha stabilito che l'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non può essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
Anzianità Massima Valorizzabile
Gli iscritti al fondo non godevano in passato di un tetto all'anzianità massima valorizzabile: sino al 1988 si poteva ipoteticamente tradurre in pensione il 100% della retribuzione pensionabile al perfezionamento di anzianità contributive particolarmente ridotte (già con 30 anni di contributi si poteva ottenere il 90% della retribuzione pensionabile). L'unico limite era costituito dalla presenza di un tetto massimo di pensione introdotto dalla legge 488 diversificato a seconda della qualifica (es. Piloti, Comandanti o assistenti di volo) e dell'anzianità di servizio stabilito in base all'azienda del settore maggiormente rappresentativa (Alitalia). Il graduale abbassamento delle aliquote di rendimento ha ridotto progressivamente la cifra di pensione conseguibile al crescere dell'anzianità contributiva rendendo più difficile il raggiungimento del limite massimo per qualifica (si veda tavola sottostante).
A partire dalle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2004 l’art. 1- quater , comma 1, del D.L. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 291/2004 ha disposto un diverso regime di calcolo per le prestazioni erogate dal fondo. In particolare è stato disapplicato il limite massimo della pensione per la qualifica per i lavoratori con più di 18 anni di contributi al 1995 stabilendo, nei loro confronti, che l'importo della pensione complessiva non possa eccedere l'80% della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite nel sistema retributivo; mentre con riferimento ai soggetti in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 (cd. sistema misto) o privi di anzianità al 31.12.1995 la pensione complessiva del lavoratore resta soggetta al limite massimo previsto per ciascuna qualifica (cfr: Interpello 38/2009 del Ministero del Lavoro).
L'utilizzo della contribuzione
La contribuzione versata presso il fondo volo poteva formare oggetto di costituzione di posizione assicurativa nell'AGO (ex articolo 38 della legge 859/1965 e articolo 13 della legge 480/1988). Tale facoltà era gratuita per l'interessato che aveva cessato l'iscrizione al Fondo Volo senza aver raggiunto il diritto a pensione e avveniva d'ufficio all'età prevista per il diritto a pensione (oppure anche prima ma previa domanda dell'interessato).
Dal 1° luglio 1997 l'articolo 2, co. 6 del Dlgs 164/1997 ha disposto l'abrogazione della costituzione della posizione assicurativa nell'AGO rendendo necessaria la presentazione di una domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979. A differenza della normale ricongiunzione però il trasferimento poteva avvenire anche se l'iscritto non è assicurato al FPLD (Circ. Inps 257/1997). Tale facoltà è rimasta gratuita per le domande presentate entro il 30 Luglio 2010 mentre per quelle prodotte successivamente è diventata onerosa per l'assicurato per effetto della legge 122/2010. Gli assicurati possono, in alternativa, avvalersi della totalizzazione nazionale o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le norme che disciplinano tali istituti.
Le prestazioni Previdenziali
Gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità, al supplemento di pensione oltre che alla pensione ai superstiti alle medesime condizioni previste per l'AGO. Tuttavia per quanto riguarda l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata gli assicurati hanno diritto ad uno sconto di un anno ogni cinque anni di lavoro svolto con obbligo di assicurazione al fondo volo entro un massimo di cinque anni rispetto ai requisiti vigenti nell'assicurazione comune. Sul punto merita segnalare che rimane in vigore la previsione di cui al comma 5 del d.lgs. n. 164/1997, in base alla quale in caso di accesso alla pensione anticipata con una somma dei requisiti di età e anzianità contributiva inferiore a 87, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui tabella B allegata al predetto decreto.
Perdita del Titolo Abilitante. Da segnalare che la normativa attuale riconosce una pensione di vecchiaia anticipata agli iscritti al fondo per i quali, a partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Ai sensi del Dpr 157/2013 il personale in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, può conseguire la pensione a 60 anni, mentre quello iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 all'età di 65 anni (quest'ultimo requisito è da ridurre di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni). In entrambi i casi la decorrenza della pensione è regolata della finestre trimestrali di cui alla legge 247/2007.
E' inoltre previsto il diritto alla pensione di invalidità specifica (art. 4 Dlgs 164/1997), a condizione che il lavoratore faccia valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e sia divenuto permanentemente inabile ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, e purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo. I lavoratori nel contributivo puro (cioè che hanno iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995), inoltre, godono della possibilità di applicare coefficienti di trasformazione più elevati di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo volo, fino ad un massimo di cinque anni (art. 3, co. 11 Dlgs 164/1997).
Da segnalare, infine, che dal 1° gennaio 2005 è stata soppressa la facoltà di chiedere l'erogazione in valore capitale di una quota della pensione, anziché la normale erogazione mese per mese. Nell'ipotesi di rioccupazione del pensionato presso la stessa società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, a differenza del regime generale, è prevista la sospensione dell'erogazione della pensione per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
Documenti: Legge 859/1965; Legge 480/1988; Dlgs 164/1997; Circolare Inps 243/1993; Circolare Inps 59/1994; Circolare Inps 246/1997; Circolare Inps 257/1997; Circolare Inps 52/2005; Messaggio Inps 13399/2012; Circolare Inps 86/2014; Messaggio Inps 1711/2019;