La cassa integrazione potrà essere concessa per ulteriori 12 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale e sei mesi per il caso di crisi in deroga ai limiti di durata stabiliti dall'articolo 22 del Dlgs 148/2015. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, fissa la durata della Cigs per la causale di riorganizzazione aziendale in 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva interessata e in 12 mesi, anche continuativi, l'intervento di integrazione salariale per la causale della crisi aziendale (sempre nei limiti massimi di 24 mesi nel quinquennio mobile). Il Governo punta così ad accogliere parte delle richieste provenienti dalla parte sindacale che nelle ultime settimane aveva messo in guardia sugli effetti di una scadenza imminente degli ammortizzatori sociali per il raggiungimento della massima durata prevista dal Jobs Act.
Il decreto interviene anche sulla mobilità in deroga che potrà essere concessa per 12 mesi a favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura si applica ai lavoratori dell'area di Termini Imerese e Gela che godono di tale trattamento dal 2016. Da segnalare anche l'abrogazione dell'art. 15 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 151 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2019 il Libro unico del lavoro avrebbe dovuto essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi non emanato) l'individuazione delle modalità tecniche e organizzative della tenuta. «Un grande passo avanti verso la semplificazione amministrativa», secondo la presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone. «La nuova tenuta del Libro unico avrebbe rappresentato un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti, a cui il ministro Di Maio ha posto rimedio».
Nel provvedimento sale anche una misura per ridurre i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome che assicura il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne prevedano l’abolizione.