Le offerte da parte di datori di lavoro privati varranno come quelle avanzate attraverso i centri per l’impiego. Pertanto, fermo restando il vincolo della «congruità» dell’offerta, saranno contate ai fini dei rifiuti (due) che portano alla perdita del reddito di cittadinanza. Lo prevede l’articolo 34-bis del della legge n. 91/2022 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2022) di conversione del dl n. 50/2022 (cd. «dl aiuti») aggiunto durante l’esame parlamentare del provvedimento.
Offerte congrue
Come noto la disciplina che regola il reddito di cittadinanza prevede che i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza non già occupati, salvo i casi di esonero (es. frequenza di un corso di studio, percezione trattamenti pensionistici, età superiore a 65 anni, disabilità) sono tenuti a stipulare presso i centri per l’impiego un Patto per il lavoro che li impegna a svolgere una ricerca attiva del lavoro ed accettare almeno una di due offerte congrue ricevute. In caso di rinnovo del beneficio dopo i primi 18 mesi, deve essere accettata la prima offerta utile di lavoro congrua.
La congruità dell’offerta si valuta considerando la coerenza con le esperienze e le competenze maturate, la durata della disoccupazione, la retribuzione offerta, che deve essere superiore almeno del 10 per cento rispetto al reddito di cittadinanza percepito, nonché la distanza dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico.
A tal riguardo si considera congrua l’offerta di un lavoro a tempo determinato o parziale nonché la prima offerta di lavoro a tempo indeterminato in una sede entro 80 km o 100 minuti di viaggio dal luogo di residenza; le offerte di lavoro successive alla prima o ricevute a seguito del rinnovo sono congrue a prescindere dalla sede di lavoro, salvo che per i nuclei familiari in cui sono presenti disabili o minori, per i quali sono stabilite specifiche condizioni.
La stretta
La modifica prevede che offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno stipulato il Patto per il lavoro presso i centri per l’impiego o altri soggetti accreditati direttamente dai datori di lavoro privati e non solo tramite i centri per l’impiego.
L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua viene comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio.
Ciò anche ai fini della decadenza del beneficio nel caso di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi.