I chiarimenti riguardano la concessione della CIG in deroga con causale COVID-19 (di cui all'articolo 22 del DL 18/2020) per una durata massima di nove settimane in favore dei lavoratori dipendenti di unità produttive e/o operative di uno stesso datore di lavoro (rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), localizzate in cinque o più regioni o province autonome. La disposizione, come noto, si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario.
In tale caso l'Inps spiega, che il trattamento Cigd è riconosciuto dal ministero per conto delle regioni o province autonome interessate previa domanda del datore di lavoro. Per queste imprese, pertanto, la domanda non va prodotta alla regione, ma inoltrata in via telematica, dalla piattaforma CIGSonline, con la causale «COVID – 19 Deroga» al ministero. Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda deve essere, invece, presentata presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.
La domanda al Ministero
Le domande, istruite in base all'ordine cronologico di presentazione, devono essere corredate dall'accordo sindacale (se l'impresa occupa più di cinque dipendenti; Cfr Circolare del Ministero del Lavoro numero 8/2020) e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni d'orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione in base alla tipologia di orario prescelto; ad esempio: full-time, part-time) con relativo importo, dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola Inps, i dati anagrafici del rappresentante legale), dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, causale d'intervento e nominativo del referente alla domanda con indicazione di un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.
Conclusa l’istruttoria il Ministero adotterà il provvedimento di concessione della cassa in deroga con la quantificazione dell’onere previsto (nel rispetto di un vincolo di bilancio pari, per l’anno 2020, a 120 milioni di euro) trasmettendolo all’INPS con l'indicazione del numero dei beneficiari coinvolti, del periodo dell’intervento e delle ore complessivamente autorizzate.
L'istanza all'Inps
A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda dovrà inviare la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare la prestazione. La Cig in deroga, infatti, anche per le imprese plurilocalizzate è pagata direttamente dall'Inps ai beneficiari; il datore di lavoro, pertanto, è tenuto ad inviare all’Istituto il predetto modello “SR 41” semplificato, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Deroghe
L'Inps spiega, infine, che anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale, né opera la riduzione in percentuale della misura della prestazione in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Documenti: Circolare Inps 58/2020; Circolare Inps 47/2020; Circolare Min. Lavoro 8/2020