Nuove categorie
Potranno conseguire il bonus quattro categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (tale rapporto deve essere anche l'ultimo avuto e tale cessazione deve essere avvenuta con riferimento ad un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (a prescindere dall'erogazione dell'indennità di disponibilità);
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Condizioni
L'indennizzo è pari a 600 euro al mese potrà essere concesso a condizione che i richiedenti non risultino titolari di pensione diretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) nè di Ape Sociale o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente.
Per il combinato disposto del DI del 30 Aprile 2020 e dell'articolo 84, co. 8 e 9 del DL 34/2020 inoltre: a) la mensilità di marzo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza (ad aprile e maggio, invece, lo diventa nella misura in cui l'RdC risulti inferiore a 600€ ed in tal caso spetta una integrazione del RdC sino a concorrenza dei 600€); b) la mensilità di marzo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 18/2020 (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) eventualmente spettanti (ad aprile e maggio, invece, lo diventa in quanto non è replicata la disposizione contenuta nel DI del 30 Aprile 2020); c) tutte le mensilità sono cumulabili con Naspi, Dis-coll o altri ammortizzatori sociali riconosciuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (es. disoccupazione agricola) nonché con le prestazioni di invalidità civile e borse lavoro, stage e tirocini; d) tutte le mensilità sono incumulabili tra loro e con altri indennizzi covid-19 riconosciuti ad altro titolo (es. lavoro domestico, lavoratori autonomi eccetera).
Domande semplificate
Per accedere all'indennizzo i lavoratori interessati dovranno presentare domanda telematica all'Inps (ne basta una per tutte e tre le mensilità) anche avvalendosi delle modalità semplificate (cioè con il possesso solo della prima parte del PIN) tramite uno specifico servizio atteso a breve. L'Inps, precisa, peraltro che con riferimento ai lavoratori stagionali che hanno avuto respinta la domanda per il mese di marzo 2020 in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali non dovranno presentare una nuova istanza: la domanda sarà riesaminata d'ufficio dall'Ente di Previdenza e considerata valida ai fini del conseguimento dell'indennizzo sia per marzo che per aprile e maggio 2020.
Documenti: Circolare Inps 67/2020