Condizioni
L'indennizzo è corrisposto a condizione che i soggetti richiedenti non risultino titolari, al momento della domanda, di un trattamento pensionistico diretto (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), o di ape sociale, né siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al pari delle altre misure covid-19 il beneficio è incompatibile con eventuali indennizzi covid-19 erogati ad altro titolo (es. lavoratori domestici, lavoratori sportivi, professionisti, lavoratori autonomi) e con il reddito di emergenza; è invece compatibile con naspi, dis-coll, disoccupazione agricola, erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. L'incompatibilità sussiste anche con il reddito di cittadinanza ove l'RdC in godimento risulti pari o superiore a quello dell’indennità (950 euro), in caso contrario l'indennità covid-19 non sarà erogata ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare di 950 euro.
Domande
La domanda può essere inoltrata esclusivamente tramite il portale istituzionale INPS utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In alternativa al portale web, l’indennità COVID-19 di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Si rammenta che avverso il diniego della prestazione non è possibile presentare ricorso amministrativo, si può agire esclusivamente tramite ricorso giudiziario.
Documenti: Circolare Inps 118/2020