Lavoratori autonomi
L'articolo 84 del DL 34/2020 ha rinnovato anche per il mese di aprile il bonus di 600 euro in favore: a) dei professionisti con partita iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps; b) dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps; c) degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Le condizioni per la concessione sono le medesime dello scorso marzo: per i professionisti partita iva attiva al 23 febbraio 2020, per i collaboratori rapporto di lavoro attivo al 23 febbraio 2020. Per tutti occorre non essere titolari di prestazioni pensionistiche dirette (le indirette sono ammesse).
L'Inps non lo spiega ma si può anticipare che a maggio il bonus salirà a 1.000€ in favore: a) dei professionisti con partita iva attiva al 19 maggio 2020 iscritti in via esclusiva alla gestione separata a condizione che si sia registrata una riduzione del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019; b) per i titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla gestione separata dell'Inps a condizione che il rapporto di lavoro risulti cessato (per qualsiasi ragione) alla data del 19 maggio 2020. Nessun rinnovo a maggio per artigiani, commercianti e agricoli autonomi.
Stagionali del turismo e del settore termale
Si rinnova anche ad aprile alle medesime condizioni previste a marzo l'indennizzo di 600 euro per i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Anche in tal caso occorre non risultare titolari di trattamento pensionistico diretto e non avere, alla data del 17 marzo 2020, alcun rapporto di lavoro dipendente. Si può anticipare che il decreto legge Rilancio estende il bonus anche a maggio nella misura di 1.000€ sempre a coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 a condizione di non risultare titolari di pensione (anche indiretta?) o di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI al 19 maggio 2020 (sul punto si attendono istruzioni aggiuntive da parte dell'Inps).
Il Dl rilancio riconosce, peraltro, l'indennità di 600 euro (ad aprile) e di 1.000€ (a maggio) anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione (anche indiretta?)o di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI al 19 maggio 2020 (sul punto si attendono istruzioni aggiuntive da parte dell'Inps).
Lavoratori agricoli
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato (Otd) nonché ai piccoli coloni e compartecipanti familiari che abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, sarà riconosciuta un'indennità di 500 euro (anziché 600 euro) per il mese di aprile 2020. Nessun rinnovo ulteriore a maggio.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori iscritti al FPLS il bonus di 600 euro sarà concesso sia ad Aprile che a Maggio e non solo ai soggetti con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro (categorie già incluse nel bonus di marzo) ma anche ai soggetti con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (in tal caso occorrerà presentare domanda all'INPS). Per l'erogazione del bonus ad Aprile e Maggio occorre: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020; b) non essere titolari, alla medesima data, di un rapporto di lavoro dipendente.
Bonus d'ufficio per il mese di aprile
L'Inps spiega che per il mese di aprile i bonus saranno attribuiti d'ufficio in favore dei soggetti che già ne hanno beneficiato a marzo. Dunque non occorre una nuova domanda ad eccezione di due ipotesi: 1) per i lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (in quanto categoria nuova rispetto a marzo); 2) per i lavoratori, titolari di AOI, che non abbiano presentato domanda di bonus nel mese di marzo (gli indennizzi, infatti, originariamente non erano cumulabili con il trattamento di invalidità). L'istanza potrà essere presentata tramite il portale Inps anche avvalendosi delle modalità semplificate (cioè con solo la prima parte del Pin). Per quanto riguarda il bonus di maggio l'Istituto si riserva ulteriori comunicazioni così come per la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione (qui sia per il bonus di aprile che di maggio).
Termine di decadenza
Il documento precisa che a seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 i ritardatari hanno tempo sino al 3 giugno per non perdere definitivamente il bonus relativo alla mensilità di marzo. Ciò vale anche per i titolari di AOI che non abbiano presentato a marzo la domanda per gli indennizzi (le domande quelle respinte dall'Inps saranno, invece, riesaminate d'ufficio e ritenute valide sia per marzo che per aprile).
Titolari di RdC
Da segnalare, infine, che per quanto riguarda i titolari di RdC il DL Rilancio ha introdotto la possibilità di cumulare l'RdC inferiore all'indennizzo COVID-19 a partire da aprile (a marzo tale possibilità era esclusa a prescindere dall'entità dell'RdC spettante). In tal caso, in luogo del versamento dell’indennità il richiedente otterrà un integrazione del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. A tale fine l'Inps comunica che le domande di indennità Covid-19 presentate a marzo e respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020. Coloro che non hanno presentato domanda a marzo hanno tempo sino al 3 giugno 2020 per farlo ed ottenere così il pagamento dell'indennità relativa al mese di aprile. In nessun caso, invece, sarà riconosciuta ai titolari di RdC la mensilità di marzo in quanto per tale periodo permane la non cumulabilità e incompatibilità del Reddito di Cittadinanza con l’indennità Covid-19.
Documenti: Circolare Inps 66/2020; Circolare Inps 49/2020