INPS, Ok alla delega anche per chi ha lo SPID

Bernardo Diaz Venerdì, 01 Ottobre 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ente di previdenza. Prorogato in via eccezionale anche l'uso del PIN per aziende e professionisti oltre il 30 settembre 2021.

Anche chi è in possesso delle nuove credenziali di accesso al sito INPS (SPID, CIE o CNS) potrà delegare l’accesso ad una persona di fiducia munita di identità digitale per operare sul sito INPS. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3305/2021 pubblicato oggi nell'ottica di agevolare gli utenti nell'utilizzo dei servizi digitali.

Oggi (1° ottobre 2021) sono stati dismessi definitivamente i PIN per accedere ai servizi INPS (es. consultazione estratto conto, presentazione delle domande di pensione e prestazioni sociali, eccetera) e, pertanto, l’accesso ai servizi web dell'INPS è possibile solo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'unica eccezione riguarda i PIN i rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.  

Delega

Con la Circolare n. 127/2021 l'INPS ha introdotto dal 16 agosto 2021 la possibilità, per chi non è grado di utilizzare i nuovi strumenti di autenticazione digitale, di delegare un’altra persona di sua fiducia (es. il figlio, il nipote o un amico). Il delegato, in sostanza, può utilizzare le proprie credenziali di accesso all'INPS (SPID, CIE o CNS) per gestire anche un altro profilo scegliendo se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante (es. per la presentazione della domanda di pensione, eccetera). Per il conferimento della delega il delegante si deve recare personalmente presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale Inps) e copia del proprio documento di riconoscimento.

Con il messaggio n. 3305 l'INPS spiega che la delega può essere validamente presentata anche dai cittadini provvisti di SPID, CIE o CNS. In tal caso il conferimento può essere fatto completamente online (senza recarsi fisicamente allo sportello). Nello specifico il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega sarà immediatamente attiva e sarà notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati. Il delegante potrà anche revocarla decorso un minimo di 30 giorni.

Nuovi limiti

In considerazione della nuova facoltà l'INPS spiega che si può delegare solo una persona e ciascun delegato può gestire fino ad un massimo di tre persone (prima erano cinque) sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS nelle modalità di cui alla circolare n. 127/2021. Il limite non si applica a tutori, curatori e amministratori di sostegno).

Professionisti ed aziende

Nello stesso messaggio l'INPS concede, inoltre, una «proroga temporanea ed eccezionale all'uso dei Pin a cui sono collegati profili per l'acceso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari». Anche per queste figure l'uso dei PIN è scaduto il 30 settembre 2021 ma l'Ordine dei consulenti del lavoro aveva chiesto all'Inps di prorogare la possibilità di utilizzo dei Pin da parte dei profili diversi dal «cittadino», cioè per le imprese e i professionisti (intermediari).

La richiesta era basata sulle norme di riferimento, da cui emergeva che il legislatore ha fissato la data limite del 30 settembre solo con riferimento alle credenziali dei profili «cittadini». Invece, con riferimento a imprese e professionisti, la decorrenza dell'utilizzo esclusivo di Spid, Cie e Cns è legata a una data che dovrà essere stabilita da uno o più dpcm, come prevede la legge, ad oggi non ancora emanati.

Documenti: Messaggio Inps 3305/2021

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