Invalidi civili, Dal 2025 arriva la Prestazione Universale. Ecco come funziona

Lunedì, 30 Dicembre 2024
I primi chiarimenti in un documento dell’Inps. Possibile un’integrazione sino ad 850€ al mese dell’attuale indennità di accompagnamento per gli invalidi di età pari o superiore ad 80 anni con ISEE non superiore a 6.000€.

Dal 1° gennaio 2025 i titolari dell’indennità di accompagnamento con età pari o superiore ad 80 anni e con ISEE non superiore a 6.000€ potranno ottenere una ulteriore prestazione economica di 850€ al mese se sussiste un bisogno assistenziale gravissimo tale da comportare la necessità di una assistenza continua nelle 24 ore, sette giorni su sette. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4490/2024 in cui spiega che la prestazione universale si aggiunge all’indennità di accompagnamento ma non anche agli eventuali ulteriori benefici economici corrisposti dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido che, pertanto, saranno assorbiti nel valore della nuova prestazione.

Prestazione Universale

L’articolo 34 del decreto legislativo n. 29/2024 introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 una prestazione assistenziale universale che assorbe ed integra l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e gli eventuali ulteriori contributi economici riconosciuti dagli ATS per l’assistenza domiciliare dell’invalido di cui all’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021.

La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti da possedere cumulativamente:

  • Età anagrafica pari o superiore ad 80 anni;
  • ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000€;
  • Titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980;
  • Presenza di un livello di «bisogno assistenziale gravissimo» come più avanti individuato.

I predetti requisiti devono permanere per tutta la durata del beneficio; l’eventuale cessazione dell’indennità di accompagnamento, per qualsiasi ragione, determina la cessazione anche della prestazione universale

Bisogno assistenziale gravissimo

Sussiste in presenza di due condizioni da soddisfare cumulativamente. La prima, di natura sanitaria, concerne la presenza di una «disabilità gravissima» di cui all’articolo 3, co. 2 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016:

  • persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
  • persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
  • persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
  • persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
  • persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
  • persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
  • persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
  • persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
  • ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

A prescindere dai predetti casi si considera “persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

La seconda riguarda la valutazione del cd. «bisogno assistenziale gravissimo» da accertare mediante un questionario di sei domande con punteggi graduati a seconda dell’intensità dell’assistenza richiesta e della composizione del nucleo familiare. Il punteggio minimo da soddisfare è pari ad 8.

Misura

La prestazione universale è composta da due componenti. La prima, di natura fissa, è pari all’indennità di accompagnamento (cioè 531,76€ mensili) e viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento della stessa; la seconda, di natura integrativa, definita «assegno di assistenza» è pari ad 850€ al mese e viene erogata tramite un pagamento specifico all’interno della piattaforma “Prestazione Universale”.

La quota integrativa serve a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

La prestazione universale, al pari dell’indennità di accompagnamento, è esente da prelievo fiscale e non è soggetta a pignoramento.

Domande al Via

L’Inps spiega di aver reso disponibile la procedura per la presentazione della domanda sul sito istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti, una volta autenticati tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34. e ss Dlgs 29/2024)”. In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato.

La domanda può essere presentata a partire dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni) e per tutto il periodo di durata della sperimentazione, cioè dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

Si ricorda che con l’opzione alla prestazione l’interessato perde gli eventuali benefici economici riconosciuti dagli ATS ai sensi dell’articolo 1, co. 164 della legge n. 234/2021.

Documenti: Messaggio Inps 4490/2024

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