Il Governo presenta il decreto legislativo che riduce la precarietà. «L'area grigia del lavoro parasubordinato che in questi anni si è estesa a dismisura» ha spiegato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, «sarà cancellata».
Kamsin Con il via libera definitivo del Consiglio dei ministri al terzo decreto del jobs act, dal vocabolario scomparirà la parola co.co.pro. Una volta che il decreto avrà il suo ok definitivo (al massimo un paio di mesi), non potranno più essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto. E anche se quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza, a partire dal gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione "mascherati" cioè quelli personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Potranno invece restare altri tipi di collaborazioni con riferimento a quattro tipologie, prime fra tutte quelle regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo legate alle esigenze produttive e organizzative del relativo settore.
L'operazione secondo le stime del governo, dovrebbe far migrare nei prossimi mesi ben duecentomila finte collaborazioni dalla formula co.co.pro al contratto a tutele crescenti.
Sotto l'accetta del governo cadono anche il contratto di associazione in partecipazione e il job sharing. Resta quello a chiamata, i voucher (il tetto di reddito massimo del lavoratore passa però da 5.000 a 7.000), l'apprendistato (con la riduzione del 35% degli oneri di formazione per l'impresa); lo staff-leasing (senza causali).
Contratti a termine. Non ci sono modifiche per i contratti a termine che escono con lo stesso profilo che avevano assunto dopo il decreto Poletti dell'anno scorso. La durata massima resta a 36 mesi e in questo arco di tempo possono essere prorogati fino a cinque volte. Il numero complessivo di contratti a termine non potrà superare il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato ma questo limite prevede diverse deroghe, tra cui le start up, i casi di sostituzione di lavoratori assenti o i lavoratori con più di 55 anni.
Demansionamento e Part-time. Potenziato il diritto del lavoratore al part-time, soprattutto di fronte a situazioni di patologie croniche. Via libera anche al demansionamento (al massimo di un livello), a invarianza di stipendio base. Il provvedimento prevede che il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente le mansioni nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecnico-produttive oggettive.
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