Anche se non trova spazio la nona salvaguardia per i lavoratori cd. esodati e la proroga dell'opzione donna oltre il 2015 la Commissione propone che l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applichi "anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243". In sostanza ai fini del perfezionamento dei 35 anni di contributi per l'opzione donna, o dei 40 anni di contributi chiesti per accedere l'ottava salvaguardia pensionistica potranno, ad esempio, utilizzarsi anche i contributi versati presso la gestione separata dell'Inps o nelle gestioni ex-inpdap.
Attualmente, come noto, i contributi nella gestione separata non possono essere conteggiati per raggiungere l'anzianità contributiva per pensionarsi con la salvaguardia pensionistica (35/36 anni se il pensionamento avviene con le vecchie quote, 40 anni di contributi se il pensionamento avviene a prescindere dall'età anagrafica) o con il regime sperimentale donna (35 anni di contribuzione) mentre quelli accreditati presso altre gestioni previdenziali devono formare oggetto di ricongiunzione (onerosa) per poter essere valorizzati. L'estensione del cumulo all'opzione donna e alla salvaguardia consentirebbe dunque a quelle platee di lavoratori che hanno alle spalle carriere miste o frammentarie di fruire delle misure. Si tratta di una richiesta che era stata fatta dai comitati degli esodati e dalle lavoratrici diverso tempo fa.
Limature anche sui lavori cd. gravosi
Tra gli altri emendamenti proposti uno ritocca i requisiti per i lavori gravosi. Oltre all'estensione delle platee da 11 a 15 la Commissione propone di cambiare il parametro dello svolgimento dell'attività gravosa dall'attuale minimo di sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento a sette negli ultimi dieci anni in alternativa al primo requisito. Per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno.
Confermate, invece, le altre misure anticipate ieri. Tra cui la proroga di un anno dell'ape sociale, l'ampliamento dei destinatari dell'ape sociale ai disoccupati a seguito della scadenza del contratto a termine e a chi non ha potuto fruire dell'ammortizzatore sociale, ampliamento da 11 a 15 delle mansioni gravose, sconto di un anno per ogni figlio sui requisiti contributivi per l'ape sociale per le madri (qui i dettagli). Ora il pacchetto di proposte passa all'esame della Commissione Bilancio della Camera che avrà l'ultima voce in capitolo. Nel link sottostante sono disponibili gli emendamenti proposti ieri dalla Commissione Lavoro.
Documenti: Gli emendamenti presentati dalla Commissione Lavoro alla Camera