Il provvedimento regola in particolare gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere d), e) ed f) dell'articolo 1, comma 214 della legge 232/2016. Si tratta dei lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con il datore di lavoro o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, dei lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità e dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
A seguito dell'entrata in vigore del Dpcm 23 Febbraio 2016 con il quale è divenuto operativo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, misura prevista dal Jobs Act, i lavoratori che si riconoscono in tali profili dovranno, a pena di decadenza, produrre apposita istanza di accesso all'Ispettorato territoriale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il 2 marzo 2017 corredata con un documento di identità in corso di validità. La sede dell'Ispettorato territorialmente competente all'istanza è quella determinata in base alla residenza del lavoratore tranne se sono stati siglati accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile: in tale caso l'istanza va presentata presso la sede dell'Ispettorato territoriale del Lavoro corrispondente alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti.
Cessati dal Servizio
A corredo dell'istanza i soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale dovranno produrre: a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011. I lavoratori in questione, ricorda il documento ministeriale, conseguiranno il beneficio della salvaguardia pensionistica a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Congedo
I lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, oltre all'istanza dovranno produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n . 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.
Contratti a tempo Determinato
Infine i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 unitamente all'istanza dovranno produrre: a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato; b) copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Nelle istanze, i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'inps. Il modulo relativo alle istanze dovrà inoltre contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
La trasmissione delle Istanze
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, i consulenti del lavoro o i dottori commercialisti), alle competenti sedi attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento. A corredo della Circolare il Ministero ha reso disponibile il modulo per la richiesta dei benefici, i tre modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ciascuno per i tre profili di tutela) e il modello di accoglimento o di rigetto che le Commissioni Competenti dovranno inviare ai lavoratori interessati. L'accoglimento della domanda da parte delle Commissioni territoriali è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso alla salvaguardia: sarà successivamente l'Inps a confermare al diretto interessato la possibilità di accedere alla pensione.
Appare utile ricordare che i lavoratori ricompresi profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari) dovranno invece presentare istanza di accesso all'Inps secondo modalità che saranno a breve rese note dall'Istituto di previdenza. Anche questi soggetti dovranno rispettare la data del 2 marzo 2017 a pena di decadenza.
Documenti
Circolare n. 41 del 29 dicembre 2016
Accoglimento istanza
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (cessati dal servizio)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d (congedo)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera e (tempo determinato)
Modulo istanza salvaguardati
Non accoglimento istanza