Trattamenti uniformati
Il chiarimento Inps si è reso necessario dopo l'approvazione del Dlgs 69/2017 che - introducendo l'articolo 25-bis al Dlgs 148/2015 - ha allineato la normativa sulle integrazioni salariali straordinarie per il settore dell’editoria nell’ambito della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per le generalità delle imprese industriali "comuni". La novella legislativa non ha, tuttavia, determinato l’attrazione totale della disciplina della CIGS per l’editoria al regime generale in quanto, in considerazione delle particolarità del settore, vengono mantenute e previste talune disposizioni particolari. Le nuove disposizioni di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. In particolare, precisa l'Inps, il coordinamento offerto dalla predetta disposizione legislativa comporta una disciplina diversa rispetto a quella comune per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
L'apprendistato e la Cigs
A differenza delle imprese industriali non editoriali a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25-bis, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a prescindere dai criteri concessori stabiliti dall'articolo 2, co. 2 del Dlgs 148/2015. La disposizione da ultimo richiamata prevede, infatti, la sola applicazione della CIGO agli apprendisti nei casi in cui l'impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie o solo di quelle ordinarie. E dispone la sola concessione della CIGS per gli apprendisti impiegati in aziende destinatarie della sola applicazione della CIGS e, peraltro, limitatamente alla causale di crisi aziendale.
Ulteriore deroga ai principi generali si ravvisa nel fatto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 (es. riorganizzazione aziendale in presenza di crisi; crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e alle relative disposizioni attuative) e non, come generalmente disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, per la sola causale di crisi aziendale. In sostanza, precisa l'Inps, il perimetro di applicazione della CIGS per gli apprendisti nel settore editoria è più ampio rispetto al regime generale potendo essere concesso in deroga ai criteri dell'articolo 2 del Dlgs 148/2015 per tutte le causali che danno luogo alla CIGS.
Pertanto, ricorda l'Inps, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) (cioè lo 0,9% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Tale ultima contribuzione (CIGS) è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa dato l'intervento di CIGS può essere concesso a prescindere dal numero di dipendenti (nel regime generale c'è invece il vincolo dei 15 dipendenti).
Documenti: Messaggio inps 2449/2018