Requisiti
Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie di Colf e Badanti come regolate dall'attuale CCNL. Il beneficio spetta a condizione che alla data del 23 febbraio 2020: a) risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS; b) l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore; c) non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico (sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020). Sia la durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, che il requisito della non convivenza con il datore di lavoro deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.
Incumulabilità/Cumulabilità
Il beneficio non è cumulabile con qualsiasi altra indennità COVID-19 riconosciuta dal DL 18/2020 o dallo stesso DL 34/2020 (lavoratori autonomi iscritti all'AGO, professionisti o co.co.co iscritti alla gestione Separata dell'Inps, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, agricoli, lavoratori dello spettacolo, altri lavoratori coperti dal Reddito di Ultima Istanza, eccetera).
L'indennita' non è fruibile altresi' dai percettori del reddito di emergenza ovvero dai percettori del reddito di cittadinanza il cui importo complessivamente spettante per i mesi di aprile e maggio 2020 risulti pari o superiore a 1.000 euro (se inferiore è prevista un'integrazione dell'RdC sino al raggiungimento della cifra di 1.000 euro); nè ai titolari di pensione, non solo diretta ma anche indiretta, (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), ai titolari di Ape Sociale nonché ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L'Inps comunica al riguardo che la verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall’assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, andrà fotografata alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità risulta invece cumulabile con eventuali trattamenti di disoccupazione (es. Naspi, Dis-Coll, disoccupazione agricola, indennità di mobilità) nonché con i trattamenti legati alla disabilità (es. pensioni di invalidità civile).
Come si presenta la domanda
La presentazione della domanda può avvenire tramite il portale INPS (il link per l'accesso è disponibile direttamente in homepage) tramite le modalità di autenticazione ordinarie. L'interessato dovrà quindi essere dotato alternativamente di PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; di SPID di livello 2 o superiore; della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) oppure della Carta nazionale dei servizi (CNS). Per questo servizio non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN (modalità semplificate). Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”. In alternativa alle modalità telematiche gli interessati potranno presentare l'istanza anche tramite gli Enti di Patronato (in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Modalità di Pagamento
L'Inps informa che l'indennizzo verrà pagato in una soluzione unica (quindi 1.000 euro) con accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all’atto della domanda. Nel caso di accredito su conto corrente il titolare del conto associato all'IBAN dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Se il richiedente è beneficiario di RdC con diritto all'integrazione sopra indicata la cifra spettante verrà inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica. In ogni caso il richiedente riceverà una comunicazione circa l'accoglimento della domanda mediante SMS/e-mail.
Documenti: Circolare Inps 65/2020