La sorveglianza eccezionale è garantita in azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c'è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità: a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza; b) chiedere all'Inail il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro (in tal caso il datore di lavoro dovrà sostenere un costo pari a 50,85€ per ciascuna singola prestazione).
L'Assenza dal Servizio è equiparata alla degenza ospedaliera
La novità si abbina alle disposizioni contenute nell'articolo 1, co. 481-483 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che prorogano ulteriormente due misure già sperimentate in passato. In particolare dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è prevista l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Sempre dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili sopra indicati svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto. Le due misure erano state prorogate rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 con il dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (cfr messaggio inps 4157/2020).