Stop alle domande cartacee per la richiesta del certificato portatile A1. Dal 1° aprile 2023, infatti, i lavoratori interessati e/o i propri datori di lavoro o delegati dovranno presentare la domanda all’Inps esclusivamente tramite l’applicativo online. Quelle cartacee saranno accettate sino al 31 marzo 2023. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 136/2022 in cui spiega di aver completato la telematizzazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (il cd. documento portatile A1) richiesto dalla regolamentazione comunitaria.
Certificato Portatile A1
Serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE. In sostanza, il predetto documento stabilisce in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali per il periodo di permanenza all’estero. Il documento portatile A1 è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione. Detto modello rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro da parte dell’istituzione che lo ha emesso.
Domande Telematiche
Già dal 2019 l’Inps aveva rilasciato la procedura telematica per l’acquisizione delle domande da parte dei datori di lavoro per i lavoratori marittimi, i lavoratori subordinati distaccati e i lavoratori all’estero in virtu’ di un accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore dipendente. Ora comunica l’estensione del canale di trasmissione telematico anche per le residue situazioni. In particolare si tratta di quelle che sono presentate:
A) da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati:
- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga generico;
- Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);
B) da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:
- Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);
C) da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati:
- Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).
Stop ai moduli cartacei
Dal 1° Aprile 2023 l’Inps spiega che le domande vanno presentate esclusivamente tramite l’applicativo telematico disponibile sul sito istituzionale, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nella homepage del portale. Per l’accesso il lavoratore dovrà essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di secondo livello), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa è possibile avvalersi di un patronato o dei soggetti delegati indicati nell’Allegato alla predetta Circolare.
Dalla medesima data le eventuali domande cartacee saranno accettate solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.
Documenti: Circolare Inps 136/2022