A partire dai flussi contributivi di competenza del mese di agosto i datori di lavoro potranno conguagliare i ricalcoli delle prestazioni economiche (maternità, malattia, CIGS eccetera) scaturenti dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 del nuovo CCNL per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO). Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 123/2021 pubblicata l'altro giorno in cui spiega che gli adeguamenti retributivi hanno effetto anche sulla determinazione del contributo addizionale per la CIGS.
Nuovo contratto
In data 19 dicembre 2018 Federdistribuzione e le Organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT - CISL e UILTuCS – UIL hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito, CCNL DMO) e per i lavoratori subordinati delle stesse dipendenti, valevole per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
L’articolo 21 del CCNL DMO ha previsto l’erogazione di 500 euro lordi una tantum con la retribuzione del mese di febbraio 2019 a copertura del periodo da aprile 2015 a novembre 2018 (anteriore alla sottoscrizione del contratto). L'importo è stato riconosciuto su base mensile in 44 quote frazionali, maturabili per la presenza in servizio di almeno quindici giorni su base mensile (l'importo pieno spetta, quindi, per i lavoratori che sono stati in forza a tempo pieno senza soluzione di continuità nel periodo dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018).
Il beneficio spetta se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni in capo ai singoli lavoratori: a) siano occupati presso aziende già associate a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del CCNL DMO (19 dicembre 2018); b) siano in forza già a tale data e il cui rapporto di lavoro sia stato disciplinato dal CCNL in vigore al 31 dicembre 2013; c) risultino ancora in forza alle scadenze previste per l’erogazione dell’una tantum (cioè al 28 febbraio 2019).
Prestazioni Economiche
L'Inps spiega che la corresponsione dell'una tantum determina il ricalcolo - a carico del datore di lavoro - delle prestazioni economiche di maternità, malattia, congedo matrimoniale fruite tra il 1° aprile 2015 ed il 30 novembre 2018 nonché dei periodi di CIGS fruiti nel medesimo lasso temporale con causale di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale. In tal caso il datore di lavoro può recuperare le maggiori somme dovute ai propri dipendenti scaturenti dagli aumenti retributivi (nei limiti dei massimali previsti) conguagliandole tramite il flusso uniemens a decorrere dal mese di competenza di agosto 2021 (scadenza 16 settembre 2021). Per quanto riguarda la CIGS l'operazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione della Circolare n. 123 (cioè entro il 7 gennaio 2022).
Contributo addizionale
L'indennità una tantum ha effetto anche sulla rideterminazione della contribuzione addizionale dovuta dai datori di lavoro che abbiano fatto ricorso alla CIGS nel predetto lasso temporale. La misura della contribuzione è determinata dalla medesima aliquota applicata ai periodi di integrazione salariale per i quali l’una tantum comporta la rideterminazione della prestazione di spettanza del lavoratore. L’importo dovuto, conclude l'INPS, deve quindi essere calcolato sul differenziale di retribuzione integrabile, ossia sull’importo dell’una tantum di effettiva spettanza del lavoratore nel periodo di paga durante il quale ha beneficiato dell’integrazione salariale.
Documenti: Circolare Inps 123/2021