Il versamento
Per entrambe le voci l'INPS ha reso operativa sin dal 2013 una specifica funzione nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", che permette di versare i contributi relativi ai periodi mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti domestici cessati. La funzione tiene conto di una duplice data di cessazione dell'obbligo contributivo: la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui è terminata la prestazione lavorativa); la seconda, successiva a quella giuridica, coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo all'indennità sostitutiva (data fine obbligo contributivo). Sia le ferie non fruite (e quindi monetizzabili) e i giorni di mancato preavviso hanno carattere retributivo e, pertanto, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi contributi da effettuare insieme all'ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio
Colf licenziata senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate. Il datore di lavoro deve calcolare settimane e ore retribuite, per generare il documento di pagamento. Esempio per un rapporto di 24 ore settimanali, anzianità di servizio di due anni e data cessazione al 27 giugno 2020. La lavoratrice ha diritto a 15 giorni d'indennità per mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie non fruite. Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la cessazione, sul «Portale dei Pagamenti» indica i 15 giorni di calendario di preavviso (tre settimane: dal 28 giugno al 12 luglio 2020) e genera due avvisi «pagoPA»:
- 2°/2020 (contenente anche le ore di ferie non fruite): 312 ore lavorate (24h x 13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
- 3°/2020 (per le tre settimane di mancato preavviso): 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso). Le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, sono indicate nella causale pagamento con lettera «P».
Documenti: Messaggio Inps 2330/2021