I chiarimenti riguardano il regime previdenziale speciale di cui alla legge n. 250/1958 che tutela, oltre ai pescatori di mestiere delle acque interne, i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. Per l'inserimento in tale assicurazione la legge richiede loro espressamente che l’attività di pesca costituisca l’occupazione esclusiva o prevalente del soggetto e che la medesima sia esercitata in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o associata, nel rispetto della soglia di 10 tonnellate di stazza lorda del natante.
Tali soggetti, ai fini dell’assicurazione previdenziale, sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (il contributo mensile attualmente è pari a 56,42€). Inoltre, alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla medesima legge n. 250/1958, e successive modificazioni, è esteso il diritto all’indennità di maternità ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cui consegue l’obbligo di finanziamento a carico degli iscritti alla gestione.
L'estensione anche ai soci di società di persone
A seguito del condiviso orientamento del Ministero del Lavoro l'Inps spiega che il peculiare regime previdenziale della legge n. 250/1958 riguarda non soltanto gli imprenditori individuali o associati in cooperativa ma anche i soci di società di persone (sas o snc) che praticano la pesca con natanti che non superano le 10 tonnellate di stazza lorda a condizione che possa escludersi in maniera assoluta il carattere di subordinazione del rapporto di lavoro degli stessi. Se tale condizione è soddisfatta, pertanto, anche questi soggetti, in quanto lavoratori autonomi, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958.
Socio armatore
L'orientamento ha come effetto che è tenuto a tale regime previdenziale anche il socio della società di pesca armatore e proprietario/armatore che faccia parte dell'equipaggio della nave da loro stessi gestita. Infatti, l’articolo 6, lettera d), della legge n. 413/1984, esclude espressamente i “marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”, specificando che “nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In definitiva il socio della società di pesca armatore e il proprietario-armatore che svolga la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, pur facendo parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita non può essere inquadrato dal punto di vista previdenziale ai sensi della legge n. 413/1984 (come accaduto sinora) ma deve essere iscritto nel regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti l’equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca restano inquadrati nella legge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell’armatore.
Al fine di preservare l’integrità delle posizioni previdenziali l'Inps spiega che i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale avranno effetto solo dalla pubblicazione della Circolare 38/2021, ove si tratti di rapporti già instaurati nell’ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori.
Documenti: Circolare Inps 38/2021