Il congedo di paternità di 10 giorni potrà essere fruito anche dai dipendenti pubblici e spetterà anche nei primi due mesi precedenti la data presunta del parto (in luogo dell'attuale concentrazione solo nei cinque mesi successivi alla nascita). Lo prevede, tra l'altro, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori. Tra le altre novità il superamento del giorno facoltativo da fruire in accordo con la madre ed in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità spettante a quest'ultima.
Congedo di Paternità
Introdotto dal 2013 in via sperimentale riconosce ai padri lavoratori dipendenti il diritto ad assentarsi dal lavoro per 10 giorni entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore senza perdere il diritto alla retribuzione (il congedo è, infatti, indennizzato al 100% con accredito della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici) ed in aggiunta al congedo obbligatorio riconosciuto alla madre. Spetta anche in caso di morte perinatale. Da quest'anno la misura è divenuta strutturale.
Diritto «Autonomo»
Lo schema di decreto legislativo ne afferma in primo luogo la natura «autonoma» rispetto al congedo di maternità e, in particolare, rispetto al congedo di paternità (cioè quello che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre), che viene rinominato in «alternativo». Il congedo di paternità «obbligatorio», infatti, si può fruire anche negli stessi giorni in cui la madre è assente dal lavoro per maternità e resta non frazionabile ad ore.
Anche al pubblico impiego
La seconda novità sta nel fatto che viene (finalmente) riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (sinora esclusi) e può essere fruito non solo nei cinque mesi successivi al parto (come previsto dalla disciplina attuale) ma anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto. Inoltre in caso di parto plurimo, poi, i giorni raddoppiano: da 10 a 20 giorni lavorativi. Viene, tuttavia, eliminata la facoltà di scambiare un ulteriore giorno di congedo facoltativo con il congedo obbligatorio della madre (facoltà che consentiva di raggiungere 11 giorni di congedo). Restano esclusi i lavoratori autonomi.
Tra le altre novità:
- si riduce da quindici a cinque giorni il termine minimo dilatorio per la comunicazione al datore di lavoro della volontà di avvalersi del congedo;
- si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 2.582€) per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto al congedo da parte del datore di lavoro;
- si estende il divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro già previsto per il congedo di paternità «alternativo» (il divieto si applica sia per la durata del congedo stesso sia fino al compimento di un anno di età del bambino ed è sanzionato – oltre con la nullità del licenziamento intimato - con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 2.582€).
Congedo di paternità «alternativo»
Il provvedimento, infine, rafforza le sanzioni per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto al congedo di paternità «alternativo». In tal caso il datore di lavoro rischia la sanzione prevista per la violazione delle norme sul divieto di adibire le donne al lavoro nei periodi di maternità e cioè l'arresto fino a sei mesi.