Congedo Covid
Il Dl n. 30/2021 ha riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi la facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio oppure per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 o quarantena del figlio. Se il figlio è disabile il congedo può essere utilizzato a prescindere dall'età anagrafica e a prescindere dalla convivenza. La durata del congedo non può comunque eccedere il 30 giugno 2021. Eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
L'Inps ha illustrato la misura con la Circolare n. 63/2021. Ora aggiunge che a seguito della conversione in legge del dl n. 30/2021 il congedo può essere fruito anche per la sospensione dell'attività educativa: cioè può essere utilizzato anche per figli iscritti ad asili nido e a scuole per l'infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative rispetto a quelle didattiche.
Modalità oraria
La legge n. 61/2021 ha introdotto pure la facoltà di fruizione del congedo covid in modalità oraria. La nuova facoltà, spiega l'INPS, è consentita a partire dai periodi temporali decorrenti dal 13 maggio 2021 (al 30 giugno 2021), data di entrata in vigore della citata legge n. 61/2021.
La fruizione è ammessa anche da entrambi i genitori che possono alternarsi tra loro, mai negli stessi giorni. In particolare se uno dei genitori fruisce del congedo in modalità oraria l'altro non può fruirne in modalità giornaliera negli stessi giorni a meno che il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. Invece è possibile fruire del congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano (ad esempio il padre si assenta dal lavoro la mattina, la madre il pomeriggio). La sovrapposizione è possibile se il congedo è goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Compatibilità
Si può, inoltre, cumulare la misura con la fruizione del congedo parentale ad ore (sia dallo stesso che dall'altro genitore) e con i riposi giornalieri della madre o del padre purché le ore all'interno della stessa giornata non si sovrappongano. La cumulabilità è garantita anche nel caso in cui l'altro genitore per lo stesso e nelle stesse giornate stia fruendo dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario (in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare situazioni diverse).
Resta fermo che il congedo non può essere utilizzato se entrambi i genitori non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e che l'altro genitore non sia sospeso dal lavoro o privo di occupazione e sempre in alternativa al bonus baby sitting (nei casi in cui sia astrattamente possibile la scelta).
Domande ai datori di lavoro
La domanda di congedo ad ore può essere presentata al proprio datore di lavoro nelle more che l'Istituto rilasci l'apposito servizio online. Successivamente il genitore dovrà regolarizzare l'istanza presentandola all'INPS tramite il portale web, il contact center integrato oppure rivolgendosi ai patronati. La domanda, spiega l'INPS, potrà avere ad oggetto anche periodi temporali anteriori la data di presentazione della stessa purché non anteriori al 13 maggio 2021.
Documenti: Circolare Inps 96/2021