L'Ispettorato del lavoro torna sulla portata dell'obbligo scattato dal 1° luglio 2018 con la legge di Bilancio 2018 secondo il quale datori di lavoro e committenti devono pagare retribuzione e compensi attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Come noto dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il datore di lavoro deve predisporre il pagamento esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il nuovo obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato tra cui anche i rapporti di lavoro part-time, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci (legge n. 142/2001). Sono esclusi, invece, tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico (come ad esempio colf e badanti) nonché, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi occasionali, perché non previsti dalla norma (si veda qui per dettagli).
Ebbene ad ulteriore chiarimento della portata dell'obbligo l'INL precisa a un quesito posto da Confindustria che la tracciabilità riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione e, pertanto, la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (per esempio, rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) può essere ancora effettuata in contanti.