Stop ai licenziamenti per motivi economici
I chiarimenti riguardano l'articolo 46 del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia") come modificato recentemente dall'articolo 80 del DL 34/2020 (Dl "Rilancio") nell'ambito delle tutele di welfare per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione da ultimo richiamata ha in sintesi:
a) inibito per il datore di lavoro (a prescindere dal numero di dipendenti) la facoltà di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo temporale intercorrente dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL "Cura Italia", al 17 Agosto 2020, cioè per i successivi cinque mesi, a seguito della novella introdotta dall'articolo 80 del DL 34/2020;
b) stabilito la facoltà per il datore di lavoro (a prescindere dal numero di dipendenti) che abbia effettuato il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 di revocarlo in qualsiasi momento a condizione che contestualmente faccia richiesta dell'integrazione salariale ordinaria o in deroga con causale COVID-19 (ai sensi degli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020) a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
La Ripetizione segue la reintegra
L'indicato impianto normativo si riflette anche sulla possibilità di conseguimento e di mantenimento della prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia concluso per giustificato motivo oggettivo a partire dal 17 marzo 2020. A tal riguardo l'Inps spiega che pur essendo possibile accogliere le domande di indennità di disoccupazione NASpI se il lavoratore contesta il licenziamento in base al divieto stabilito dall'articolo 46 del DL 18/2020 ottenendo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, la reintegrazione sul posto di lavoro dovrà restituire all'Inps l'indennità Naspi percepita. In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
La restituzione della Naspi avverrà, peraltro, anche nel caso sub b) cioè ove il datore di lavoro revochi il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato tra il 23 febbraio ed il 17 marzo 2020, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione.
L'Inps spiega, infine, che l'articolo 46 del DL 18/2020 non trova applicazione né nel rapporto di lavoro domestico né per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto in questi casi il datore di lavoro resta libero di recedere dal contratto con la conseguente attivazione della Naspi o della Dis-Coll (ove spettante) in favore del prestatore.
Documenti: Messaggio Inps 2261/2020