Il dl Agosto non fissa nuove scadenze, ma lo ripropone con una relazione normativa tra il ricorso agli ammortizzatori previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto e la possibilità di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.
La nuova formulazione
Resta inteso che, come in passato, il divieto si applica: alle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi); ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge n. 604/1966), nonché alle procedure di conciliazioni (previste dall'art. 7 della legge n. 604/1966). Come accennato, questa volta, la proroga del divieto è legata a doppio filo alla scelta datoriale di fruire dei benefici economici stabiliti dall'articolo 1 del DL 104/2020 e dell'articolo 3 del DL 104/2020. In sostanza: 1) se il datore di lavoro ha chiesto i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, ASO e CIGD) per periodi successivi al 12 luglio 2020 il divieto di licenziamento dura finché esiste la possibilità di utilizzare la Cig Covid-19 (18 settimane, per periodi temporali decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020); 2) se il datore di lavoro ha optato per l'esonero contributivo (si veda sotto per dettagli) in luogo della predetta proroga degli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si protrae, del pari, sino al termine dell'intera fruizione dell'esonero contributivo (cioè per quattro mesi con scadenza entro il 31 dicembre 2020).
La disposizione normativa non precluderebbe, pertanto, al licenziamento: 1) i datori di lavoro che non possono percepire l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 (perché, ad esempio, non abbiano richiesto, nei mesi di maggio e giugno 2020, gli interventi di integrazione salariale); 2) i datori di lavoro che non abbiano fatto domanda per gli ammortizzatori per durate temporali successive al 12 luglio 2020 (arg. ex art. 1 DL 104/2020). Sul punto, sicuramente, saranno opportuni chiarimenti.
Esonero contributivo
L'articolo 3 del DL 104/2020, infatti, stabilisce che limitatamente ai datori di lavoro che non faranno richiesta della proroga della Cig Covid-19 (Cigo, Cigd, Asso) per periodi temporali successivi al 12 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2020 (18 settimane in tutto suddivise in due tranche), ma che ne hanno fruito nei mesi di maggio e giugno in virtu' dei precedenti DL 18/2020 e 34/2020, è introdotto uno sgravio contributivo totale per un massimo quattro mesi, da fruire entro il 31 dicembre, nei limiti delle doppio delle ore di Cig fruite a maggio e giugno.
Quando non si applica
Il predetto articolo 14 del DL 104/2020 stabilisce espressamente che il divieto non si applichi nelle seguenti ipotesi: 1) personale già impiegato in appalti, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto; 2) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (ex art. 2112 del codice civile);
3) accordo collettivo aziendale, stipulato da organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, d'incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i soli lavoratori che aderiscono all'accordo (ai lavoratori è riconosciuto anche il diritto alla Naspi);
4) licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti che riguardano i settori non compresi nello stesso).