Il rapporto di lavoro era stato oggetto di due proroghe oltre l'età pensionabile con apposite delibere del CdA che il dirigente aveva puntualmente sottoscritto: la prima il 29.10.07, la seconda il 17.5.2010. Secondo l'azienda, per effetto di tali proroghe, il rapporto di lavoro sarebbe transitato nell'area della libera recedibilità e, di conseguenza, il rapporto di lavoro poteva essere sciolto senza alcun ulteriore atto formale.
La decisione
La Cassazione, tuttavia, ha smontato la tesi della difesa dell'azienda. In primo luogo i giudici hanno interpretato le delibere del CdA come atti con i quali l'azienda ha rinviato a scadenze successive ogni decisione sulla prosecuzione del rapporto o sulla sua risoluzione. Pertanto da tali delibere non poteva desumersi la volontà dell'azienda di recedere dal rapporto di lavoro e, quindi, non poteva computarsi da tale termine la decorrenza del periodo di preavviso.
In secondo luogo i giudici ribadiscono che - secondo quanto precisato dall'articolo 4 della legge 108/1990 - nel lavoro privato a differenza di quanto avviene nel settore pubblico, il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore determinano soltanto la recedibilità "ad nutum" dal rapporto di lavoro e, dunque, il venire meno del regime di stabilità, non già la automatica estinzione del rapporto stesso, sicché, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età (ora 67 anni).
Ne consegue che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l'obbligo di preavviso oltre che la forma scritta. Nel caso di specie, quindi, i giudici hanno respinto il ricorso dell'azienda e acclarato il diritto del dirigente a vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda.