Come si calcola il cd. ticket licenziamento

Nicola Colapinto Venerdì, 17 Settembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Il contributo è dovuto in maniera identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time

Niente sconto sul contributo di licenziamento in caso di rapporto di lavoro part-time. Il versamento, infatti, si calcola nella stessa misura a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 137/2021 nella quale l'ente previdenziale fornisce un quadro riassuntivo ed aggiornato circa le modalità di calcolo del cd. ticket licenziamento.

La natura del ticket

Il ticket, operativo dal 2013, è dovuto in tutti i casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo eccezioni tra cui dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore e licenziamento di domestici ed esonero contributivo riconosciuto alle imprese che cessano l'attività ricorrendo alla CIGS (cfr: messaggio inps 3920/2020). A seguito delle modifiche apportate agli inizi di quest'anno al contratto di espansione il contributo non va più pagato in questa ipotesi. 

Va invece versato nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si è risolto durante il c.d. blocco dei licenziamenti legato alla fase emergenziale, per adesione del lavoratore all’accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità NASpI (cfr: messaggio inps 528/2021).

Part time

Il ticket ha l'obiettivo di finanziare la Naspi ed il suo importo è fissato, in misura annua, pari al 41% del massimale mensile Aspi/Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per le frazioni di anno, si paga in misura mensile (misura annua diviso 12). Se il rapporto di lavoro è in regime di part-time non spetta alcuno sconto in quanto, spiega l'INPS, è scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica.

Licenziamenti collettivi

La misura del contributo è elevata nei casi di licenziamento collettivo avviati ai sensi della legge 223/1991. A tal riguardo l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 ha moltiplicato per tre la misura del contributo a partire dal 1° gennaio 2017 nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale. Dal 2018, inoltre, l'aliquota percentuale di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile per tutte le aziende soggette a cigs che effettuino licenziamenti collettivi (sono rimaste escluse le aziende la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018).

L'Inps spiega, pertanto, che dal combinato disposto delle due norme sopra citate consegue che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.

Massimale

Occhio al massimale che, come detto, costituisce la base di calcolo del contributo. La nota spiega che non bisogna più utilizzare il limite di «retribuzione imponibile» bensì il massimale mensile, cioè il tetto massimo di erogazione. Ciò in contrasto con quanto precisato nella Circolare n. 44/2013. Per esempio nel 2013 il valore da utilizzare è 1.153€ e non 1.180€; nel 2021 invece il valore è 1.335€ e non 1.227€.  Di conseguenza sino al 30 aprile 2015 le aziende hanno pagato più del dovuto e dal 1° maggio 2015 hanno pagato una somma inferiore.  In tabella sono, pertanto, riportati i massimali da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2013 ad oggi.

Anno

Circolare INPS

Retribuzione imponibile

Massimale

2013 (ASpI)

14/2013

1.180,00

1.152,90

2014 (ASpI)

12/2014

1.192,98

1.165,58

2015 (ASpI)

19/2015

1.195,37

1.167,91

2015 (NASpI)

94/2015

1.195,00

1.300,00

2016 (NASpI)

48/2016

1.195,00

1.300,00

2017 (NASpI)

36/2017

1.195,00

1.300,00

2018 (NASpI)

19/2018

1.208,15

1.314,30

2019 (NASpI)

5/2019

1.221,44

1.328,76

2020 (NASpI)

20/2020

1.227,55

1.335,40

2021 (NASpI)

7/2021

1.227,55

1.335,40

L'Inps diffonderà successivamente istruzioni per regolarizzare il pagamento nei confronti di quelle aziende che hanno versato il contributo in misura superiore o inferiore rispetto al dovuto.

Documenti: Circolare Inps 137/2021; Circolare Inps n. 42/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati