Naspi, La Disoccupazione è sempre cumulabile con il servizio Civile

Alberto Brambilla Domenica, 27 Novembre 2016
La sovrapposizione dei periodi di lavoro prestati nel servizio Civile Nazionale con quelli indennizzati a titolo di Naspi comporta l'accredito figurativo del relativo periodo ai fini pensionistici.
Spesso capita che un lavoratore percettore della disoccupazione indennizzata (l'attuale Naspi) decida di aderire al Servizio Civile Nazionale, percependo il relativo compenso pari a poche centinaia di euro al mese. In questo caso spesso ci si chiede cosa accade all'indennità di disoccupazione e se essa può essere cumulata con il piccolo reddito che viene erogato per queste attività di natura temporanea. Bisogna prima di tutto chiarire che le due prestazioni sono cumulabili sulla base delle normali regole in materia di cumulo con redditi da lavoro dell'indennità di disoccupazione fissate dal decreto legislativo 22/2015 con il quale il legislatore ha rivisto le normative poste a tutela dei lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione. In particolare il percettore subirà una riduzione della prestazione di disoccupazione pari all'80% del compenso previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Dato che la somma spettante è pari a poco più di 400 euro (433€ per l'esattezza) mensili in caso la prestazione Naspi verrà ridotta di 320 euro per ogni mese di servizio civile (400*0,8=320€). Ma in ogni caso il percettore non decadrà dalla prestazione contro la disoccupazione. A differenza del passato. Nel previgente regime, infatti, i beneficiari di prestazione di disoccupazione - i quali durante il periodo indennizzabile iniziavano il servizio civile volontario - decadevano dal diritto alla prestazione contro la disoccupazione. Analogamente non competeva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relativa domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato. Attualmente, invero, la prestazione spetta anche a coloro che avendo un rapporto di lavoro subordinato contemporaneamente al servizio civile perdano (involontariamente) il primo rapporto e decidono di accedere alla Naspi. 

Bisogna sottolineare anche un altro aspetto degno di nota. Il lavoratore che percepisce la Naspi durante il periodo di servizio civile godrà anche della copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività. Il decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 con il quale il legislatore ha riformato l'istituto del Servizio Civile Nazionale ha, infatti, fatto venir meno a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile dell'obbligo contributivo per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009. Di regola, quindi, chi è impiegato nel servizio civile non ha alcuna copertura ai fini pensionistici a meno che provveda di tasca propria al riscatto di tali periodi. Ebbene se il lavoratore effettua il servizio civile durante la prestazione Naspi potrà, invece, ottenere la copertura gratuita ai fini pensionistici di tale periodo (cfr: Circolare Inps 142/2015). Perchè, come noto, l'indennità di disoccupazione prevede la copertura figurativa del periodo di corresponsione dell'indennità stessa. Resta inteso che nei periodi in cui non sussiste sovrapposizione, in quanto il Servizio civile nazionale si svolge in tutto o in parte al di fuori dei periodi indennizzati di NASpI, la copertura contributiva dei periodi di Servizio civile non concomitanti con i periodi indennizzati a titolo di NASpI può essere ottenuta solo a seguito di riscatto con onere a carico degli assicurati.

Rilevando l’inizio del Servizio civile nazionale da archivio delle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato, è onere dell’interessato comunicare all'Inps l'attivazione del rapporto di servizio civile. L’interessato dovrà altresì effettuare all’Inps la comunicazione in ordine all’importo del compenso annuo che questi trarrà dallo svolgimento del Servizio. Proprio al fine del calcolo della suddetta riduzione. Queste comunicazioni dovranno effettuarsi entro un mese dall’inizio del Servizio Civile se questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o entro un mese dalla domanda di prestazione di disoccupazione - presentata a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato - se il servizio civile è già in corso di svolgimento.

Quanto appena detto vale per la Naspi. Ma si può estendere, nel silenzio dell'Inps, anche alla Dis-coll con l'unica precisazione che la sovrapposizione dei periodi di fruizione della prestazione con il servizio civile non darà mai luogo all'accredito della contribuzione figurativa posto che, a differenza della Naspi, la Dis-Coll non prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa per i periodi di godimento della prestazione.



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