Per quanto riguarda i donatori di sangue e di emocomponenti l'articolo 8 della legge 219/2005 riconosce loro il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. In caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. Mentre per la donazione del midollo osseo la legge 52/2001 ha previsto l'indennizzo non solo delle giornate di degenza effettiva e quelle di convalescenza necessarie al recupero delle energie lavorative del donatore (come accadeva in passato seppur facendo ricorso all'indennità di malattia) ma anche al tempo occorrente all’espletamento di alcuni atti preliminari alla donazione del midollo osseo come, in particolare: a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici; b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto; c) accertamento dell'idoneita' alla donazione. A tal fine la legge 52/2001 ha previsto l'istituzione di specifici permessi orari. Sempre per quanto riguarda la donazione del midollo osseo appare utile ricordare che il cittadino deve risultare iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo.
Sul piano previdenziale i lavoratori che fruiscono dei permessi suddetti hanno diritto, per la stessa giornata, al riconoscimento della contribuzione figurativa utile tanto ai fini del diritto che della misura della pensione sia di vecchiaia che di anzianità (ora anticipata). Beneficio che si cumula, come detto, al diritto di assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla normale retribuzione. L'accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione nonchè, per quanto riguarda la donazione di sangue, per l'intera giornata di assenza o per il periodo per l'accertamento dell'inidoneità alla donazione (cfr: Circolare Inps 97/2006 e Circolare Inps 130/2004). Il valore delle retribuzione figurativa da attribuire sul conto assicurativo dell'interessato è determinata sulla base della retribuzione effettiva (come prevede, del resto, l'articolo 8 della legge 155/1988) percepita durante l'assenza dal lavoro. Non ci sono limiti per quanto riguarda le giornate che possono essere coperte ai fini contributivi (ma in ogni caso c'è un limite generale di 4 giornate l'anno per le donazioni di sangue).
L'accredito figurativo dei periodi in questione, per i lavoratori interessati dalla denuncia Uniemens, avviene a partire dal 1° gennaio 2005 in poi, direttamente d'ufficio dall'Inps sulla base dei dati dichiarati dalle aziende. Fermo restando il diritto dell'interessato a chiedere la rinuncia dell'accredito stesso. Tale accredito avviene invece su domanda degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile. La domanda di accredito figurativo va altresì presentata per i periodi rispetto ai quali l'assenza è stata denunciata dai datori di lavoro come di malattia.