La questione
Il chiarimento perviene dopo il parere della Ragioneria Generale dello Stato del 25/3/2019 in cui è stato confermato che anche il personale in questione è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. Pertanto per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico. A tal fine l'Inps comunica che gli applicativi informatici sottostanti al Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.
Niente visite Inps d'ufficio
L'Inps tuttavia informa che a causa dell’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale in questione (prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), l'Istituto non potrà effettuare le visite mediche di controllo d’ufficio realizzate nell’ambito del Polo Unico. Infatti, al di là dell’impossibilità tecnica di alimentare gli applicativi informatici di ausilio alla gestione delle visite mediche di controllo d’ufficio, la stessa normativa di riferimento prevede che “l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione [telematica] per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 [accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia] anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi” (comma 2 dell’art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 18 del D.lgs n. 75/2017). In tali circostanze, pertanto, i lavoratori dovranno continuare a trasmettere il certificato di malattia cartaceo alla propria amministrazione di appartenenza che svolgerà i relativi controlli circa la sua validità. Solo a quel punto la PA potrà comunque richiedere all'Inps lo svolgimento della visita medica di controllo nell'ambito del Polo Unico.
Documenti: Messaggio inps 2109/2019