Cumulo ammesso
L’articolo 94 ha introdotto, infatti, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020. Nel caso di RdC il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza viene dispensato pure dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente previsto dall’art. 3, c. 8, del D.L. 4/2019. Per l'RdC, come noto, la percezione di un reddito di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare comporta che il maggior reddito da lavoro concorra alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Stop all'invio del modello "RdC/PdC"
Ebbene a seguito della novella legislativa l'Inps spiega che in tal caso il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti. Ad esempio, quindi, un percettore del Reddito di Cittadinanza che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”. La comunicazione dei redditi presunti, invece, scatta in caso di ulteriore rinnovo del contratto in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge.
Documenti: Messaggio inps 2423/2020