Reddito di Emergenza, Arrivano ulteriori due mensilità di beneficio

Valerio Damiani Lunedì, 02 Novembre 2020
Lo prevede un passaggio del Dl "Ristori" nell'ambito delle misure economiche per compensare gli effetti del Covid-19. Domande all'Inps entro il 30 novembre 2020 per i nuovi nuclei familiari.
Ok alla proroga di ulteriori due mensilità del ReM, il reddito di emergenza, in favore dei nuclei familiari residenti in Italia privi di reddito o con redditi familiari inferiori a 400-800 euro mensili. Lo prevede l’art. 14 del Dl n. 137/2020 (c.d. "Decreto Rilancio) che contiene misure aggiuntive per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il ReM, come noto, è un'indennità economica, istituita con il DL "Rilancio" (art. 82 del Dl n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia disoccupati o sottoccupati di importo oscillante da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente. Originariamente la misura era stata riconosciuta per sole due mensilità a cui si è aggiunta una ulteriore mensilità con il dl n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" (le domande dovevano essere presentate all'Inps entro il 15 Ottobre scorso). Ora il Dl n. 137/2020 riconosce ulteriori due mensilità di beneficio, invariato l'importo. 

Categorie beneficiarie

Le due nuove mensilità saranno corrisposte ai nuclei familiari già beneficiari della mensilità aggiuntiva di ReM lo scorso mese di ottobre prevista dall'articolo 23 del Dl n. 104/2020 (c.d. "decreto Agosto") nonché ai nuclei che rispettano i seguenti requisiti:  a) possesso nel mese di Settembre 2020 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare); b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; c) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE; d) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono i nuovi indennizzi Covid-19 di 1.000€ stabiliti dal medesimo dl n. 137/2020 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.

Domande

I soggetti che hanno già beneficiato della mensilità aggiuntiva di Rem con il Dl n. 104/2020 non dovranno presentare nuova domanda all'Inps (l'Istituto procederà d'ufficio); i nuovi nuclei familiari, cioè coloro che non hanno fruito dell'ultima proroga, dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro il prossimo 30 novembre 2020.

Incompatibilità

Per i nuovi nuclei restano ferme le cause di incompatibilità previste dal Dl n. 34/2020. Restano, quindi, esclusi i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (in tal caso non si terrà conto di questi soggetti nel parametro della scala di equivalenza all'interno del nucleo familiare). Il beneficio inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19 previste dal Dl n. 18/2020 (Dl "Cura Italia) o dal Dl n. 34/2020 (es. per liberi professionisti, autonomi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, indennità per i lavoratori domestici, eccetera). L'incompatibilità sussiste anche con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario d’invalidità. E con i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza (RDC/PDC).

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