La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, prorogato per ulteriori quatto mesi il Reddito di emergenza (giugno, luglio, agosto e settembre 2021) in aggiunta a quelle già concesse (tre) con il dl n. 41/2021 (marzo, aprile e maggio 2021). Per l'ammissione al beneficio è necessario produrre apposita domanda all'INPS (tramite il portale online oppure patronati) a partire dal 1° luglio sino al 31 luglio 2021. Tenuti all'adempimento anche i nuclei che hanno già percepito le precedenti tre mensilità (in quanto l'INPS non procederà al riconoscimento d'ufficio delle ulteriori quattro mensilità).
Requisiti
I requisiti economici sono gli stessi delle precedenti tre mensilità fatta eccezione per il valore del reddito familiare ora riferito al mese di aprile 2021 (non più a febbraio 2021), che non può essere superiore al beneficio economico. E' confermato, peraltro, che per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso riferita al reddito familiare è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Resta inoltre fermo il possesso dei requisiti riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e il valore ISEE inferiore a 15mila euro. In merito l'Inps ha fornito chiarimenti già con la Circolare Inps n. 61/2021.
Misura
Ciascuna quota mensile di ReM resta confermata nelle misura già note, ovvero compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
Fuori i disoccupati
A differenza delle tre mensilità riconosciute secondo il decreto sostegni (dl n. 41/2021) il decreto sostegni bis non ha incluso, come già anticipato sulla pagine di questa rivista, tra i beneficiari delle ulteriori quattro mensilità i soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DISCOLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
Incompatibilità
Oltre alla non cumulabilità del ReM in presenza di un componente nel nucleo familiare che abbia percepito una delle indennità COVID-19 disciplinate dallo stesso dl n. 73/2021 (es. lavoratori sportivi, agricoli, settore della pesca, stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo eccetera) il beneficio è incumulabile anche in presenza di un componente nel nucleo familiare che abbia percepito una delle indennità COVID-19 disciplinate dal precedente dl n. 41/2021 (si tratta dell'indennità una tantum di 2.400 euro a favore di stagionali, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo). Resta inteso, inoltre, che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito) o di RdC/PdC.
Documenti: Messaggio Inps 2406/2021