Prorogata automaticamente la tutela assicurativa Inail a favore dei docenti e degli alunni di scuole e istituti d'istruzione, statali e non statali. Infatti, ai fini dell'operatività della tutela nell'anno scolastico 2024/2025 e nell'anno accademico 2024/2025, a scuole e istituti non sono richiesti adempimenti. Lo spiega lo stesso Inail nella nota prot. 8522 del 14 agosto, recependo la novità del dl n. 113/2024 che ha prorogato la tutela assicurativa di docenti e alunni introdotta in via sperimentale nell'anno scolastico/accademico 2023/2024. Scuole e istituti, invece, dovranno versare i premi entro il 17 febbraio 2025, in misura di 10,40 euro a persona (10,05 euro nell'anno scolastico/accademico 2023/2024) da quantificare e comunicare all'Inail entro il prossimo 30 novembre.
La proroga
Il dl n. 48/2023 ha esteso alle scuole, per un anno (a.s./a.a. 2023/2024), la tutela assicurativa prevista a favore dei dipendenti privati. Il dl n. 113/2024 l'ha prorogata all'a.s/a.a. 2024/2025. Ai fini dell'operatività di tale estensione della tutela assicurativa, precisa l'Inail, le scuole e gli istituti d'istruzione non devono fare alcun adempimento. La tutela, ricorda l'Inail, opera per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
Scuole e istituti statali
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento. Per questi istituti, infatti, la copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
Scuole e istituti non statali
L'estensione della tutela per gli studenti ha comportato l'aumento del premio speciale unitario e annuale da versare all'Inail, che è passato da 3,07 euro fino al 31 ottobre 2023 a 9,87 euro dal 1° novembre 2023 (più addizionale 1% per l'Anmil). A seguito di rivalutazione, spiega l'Inail, dal 1° luglio 2024 il premio è salito a 10,40 euro; mentre il premio di regolazione, per l'anno scolastico/accademico 2023/2024, è risultato pari a 10,05 euro più l'addizionale ex Anmil dell'1%.
La differenza (rispetto a 9,87 euro già versati) va calcolata e comunicata all'Inail entro il 30 novembre. Per i docenti, invece, scuole e istituti formativi devono versare quanto dovuto a titolo di regolazione 2024 e rata anticipata 2025 in sede di autoliquidazione 2024/2025, cioè entro il 16 febbraio 2025 (domenica, quindi slitta al 17 febbraio), indicando nella dichiarazione da presentare entro il successivo 28 febbraio 2025, le retribuzioni corrisposte nel 2024 sulla cui base saranno calcolati e versati i premi 2024/2025.